Bonus edicole dal 1° ottobre è possibile presentare le domande

L’articolo 189 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, prevede la possibilità di percepire un bonus da 500,00 euro una tantum, per tutti i soggetti titolari di edicole. Chi sono i soggetti interessati e come si presenta la domanda?

Il cosiddetto “bonus edicole” altro non è che una delle misure previste dal Decreto Rilancio a sostegno economico dei soggetti che, durante l’emergenza sanitaria connessa alla diffusione del Covid-19, hanno continuato a svolgere la loro attività sostenendo oneri straordinari.

Le modalità, i contenuti, la documentazione richiesta e i termini per la presentazione della domanda per avere accesso al beneficio sono stati stabiliti dal D.P.C.M. del 3 agosto 2020. In questo articolo, facciamo una breve sintesi per la presentazione della domanda.

Chi sono i soggetti che possono beneficiare del bonus edicole?

Il bonus da 500,00 euro è riconosciuto in favore delle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste che hanno continuato a svolgere la loro attività durante l’emergenza sanitaria.

Il bonus è riconosciuto alle persone fisiche che esercitano l’attività di rivendita esclusiva di giornali e riviste, in forma di impresa individuale ovvero in qualità di socio titolare dell’attività nell’ambito di società di persone.

Le due condizioni per avere accesso al beneficio sono dunque l’esercizio dell’attività di rivendita esclusiva di giornali e riviste, identificata con il codice ATECO 47.62.10, con sede in uno Stato dell’Unione Europea o nello Spazio economico europeo e non essere titolare di redditi di lavoro dipendente o redditi da pensione.

A quanto ammonta il contributo?

Il contributo erogato ammonta a euro 500,00 per ogni soggetto richiedente e fino ad un massimo di 7 milioni di euro stanziati per l’anno 2020. Nel caso in cui il totale dei contributi richiesti dovesse risultare superiore alla cifra stanziata, si procederà al riparto proporzionale tra tutti gli aventi diritto.

Come va presentata la domanda?

La domanda per avere accesso al bonus deve essere presentata in modalità telematica dal portale impresainungiorno.gov.it del Dipartimento per l’informazione e l’editoria dal 1° al 30 ottobre 2020. Per accedere al servizio occorre essere in possesso dello SPID o della CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

Dopo aver effettuato l’accesso si dovrà procedere alla compilazione della domanda (indicando gli estremi del conto corrente intestato al beneficiario) attraverso la sezione “Bonus una tantum edicole” del menù “Servizi on line”. Alla domanda dovrà essere allegata la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesta il possesso dei requisiti richiesti.

Le informazioni richieste dalla procedura telematica per la presentazione della domanda sono le seguenti: denominazione/ragione sociale o cognome e nome nel caso di persona fisica, codice fiscale e partita IVA, forma giuridica, Camera di Commercio e numero REA, data di iscrizione al registro delle imprese, numero di telefono, indirizzo PEC e indirizzo della sede legale.

Le informazioni riguardanti il registro delle imprese sono già precompilate e non editabili in quanto vengono acquisite in automatico dal Registro delle imprese, tenuto presso la Camera di Commercio. I restanti dati richiesti possono essere inseriti manualmente o, se già presenti, possono essere eventualmente aggiornati.

Dopo avere inserito tutti i dati, la domanda (in formato pdf) dovrà essere firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante e il file (con estensione pdf.p7m) dovrà essere ricaricato sul sito tramite l’apposito pulsante.

L’elenco dei soggetti cui è riconosciuto il contributo con l’importo a ciascuno spettante, nel limite massimo di 500 euro, è approvato con decreto del Capo del Dipartimento e pubblicato sul portale entro 30 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande di accesso al contributo.

Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN

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