Come noto, la Legge di bilancio 2020 ha introdotto il c.d. “bonus facciate”. Con Risposta ad interpello n. 411 del 25 settembre 2020, l’Amministrazione finanziaria ha avuto modo di chiarire due rilevanti questioni attinenti lo sconto fiscale per riqualificare esteticamente le pareti esterne degli edifici.
Interventi agevolabili
In merito alla tipologia di interventi ammessi a godere del beneficio fiscale, l’Agenzia delle entrate fa riferimento alla più volte richiamata Circolare n. 2/E del 14 febbraio 2020.
Sono agevolabili i lavori per il rinnovamento e il consolidamento della facciata esterna, purché realizzati nelle zone A e B (indicate nel Decreto Ministeriale n. 1444/1968) o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali, inclusi:
- la semplice pulitura e tinteggiatura;
- gli interventi su balconi, ornamenti e fregi, grondaie e pluviali, parapetti, cornici;
- le spese correlate (installazione dei ponteggi, smaltimento dei materiali, Iva e imposta di bollo, ecc.).
Relativamente agli interventi realizzati sulle strutture opache della facciata, sui balconi, ornamenti e fregi, la Circolare chiarisce che la detrazione spetta per lavori di “consolidamento, ripristino, inclusa la mera pulitura e tinteggiatura della superficie, o rinnovo degli elementi costitutivi degli stessi”.
L’Agenzia, sulla base di tale dettato normativo, ha ritenuto di poter estendere la spettanza dell’agevolazione in esame anche alle spese sostenute per la “rimozione e impermeabilizzazione e rifacimento della pavimentazione del balcone nonché per rimozione e riparazione delle parti ammalorate dei sotto-balconi e dei frontalini e successiva tinteggiatura”.
Tali tipologie di intervento, quindi, sono ammesse a beneficiare della detrazione del 90% sulle spese a tal fine sostenute nel corso dell’anno 2020 in quanto assimilabili per analogia a quelle già espressamente previste dalla Circolare n. 2/E, nonché conformi con la ratio di riqualificazione estetica degli edifici esistenti che ha indotto il legislatore ad introdurre il “bonus facciate”.
Applicabilità al “bonus facciate” dello sconto in fattura
L’art. 121 del D.L. n. 34/2020 (convertito, con modificazioni, dalla L. n.77/2020) ha introdotto due opzioni alternative all’utilizzo diretto della detrazione da parte del contribuente:
- il contributo, sotto forma di sconto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
- la cessione di un credito d’imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari con facoltà, per questi ultimi di successiva cessione.
L’Amministrazione finanziaria vuole segnalare, con la Risposta ad interpello n. 411 sopra citata, che anche i soggetti che sostengono spese per interventi di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti possono optare per una delle soluzioni sopra descritte.
Marianna Mazzucco – Centro Studi CGN