Con la Risposta 425 del 1° ottobre scorso, l’Agenzia delle entrate ha chiarito una questione relativa alla cessione del credito d’imposta nascente dalle detrazioni spettanti in caso di sostenimento di spese di risparmio energetico, qualora si fosse in presenza di più fornitori.
Cosa prevede la normativa?
Si ricorda che l’articolo 14 comma 2-sexies del Decreto legge n.63/2013 ha introdotto la possibilità per il committente di cedere il proprio credito derivante dalle detrazioni spettanti per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica su parti comuni di condomini. Dal 1° gennaio 2018 è stata poi estesa questa possibilità anche ai lavori eseguiti sulle singole unità immobiliari.
Possono beneficiare della cessione del credito tutti i soggetti che potrebbero usufruire della detrazione, siano essi capienti o incapienti. Questa specifica è doverosa, in quanto questi ultimi non potrebbero mai beneficiare concretamente della detrazione, dal momento che l’imposta lorda verrebbe totalmente assorbita dalle altre detrazioni.
La cessione di tali spese può essere disposta in favore di:
- fornitori di beni e di servizi necessari alla realizzazione degli interventi;
- altri soggetti privati;
- istituti di credito e intermediari finanziari (in tal caso è necessario sottolineare come tale soluzione sia ammissibile solo in caso di cessione operata da soggetto incapiente).
Non è invece prevista la possibilità per il committente di cedere il credito a favore delle amministrazioni pubbliche.
I soggetti beneficiari di tale cessione hanno poi la possibilità di cedere a loro volta il credito acquistato. Questo può però verificarsi una sola volta oltre quella originaria.
Il quesito rivolto all’Agenzia delle entrate: qual è il dubbio?
Il quesito rivolto all’Agenzia delle entrate viene posto dal titolare di una delle ditte che ha preso parte ai lavori di risparmio energetico eseguiti su un immobile. Nel 2019 l’istante ha infatti lavorato nel medesimo cantiere di un’altra ditta e ha ricevuto dal committente il credito a lui spettante tramite l’istituto della cessione. L’intera quota è stata a lui riconosciuta dopo aver consultato l’altro fornitore e aver verificato la sua indisponibilità ad acquistare la sua parte pro-quota.
A tal proposito l’istante richiedeva un chiarimento da parte dell’Agenzia delle entrate con il quale venisse specificato se ciascun fornitore potesse essere cessionario solo della quota parte del credito corrispondente alla propria prestazione erogata o potesse acquisire anche la quota relativa l’altro fornitore, qualora quest’ultimo, come nel caso in esame, non fosse interessato a usufruirne.
La risposta dell’Agenzia delle entrate
L’Agenzia cita il provvedimento del proprio direttore avente prot.n.RU 100372 del 18 aprile 2019 con il quale viene previsto che, in presenza di diversi fornitori, come nel caso in oggetto, la detrazione cedibile è commisurata all’importo complessivo delle spese sostenute nel periodo di imposta nei confronti di ciascun fornitore. Alla luce di ciò, si può affermare quindi che, se la cessione intervenisse nei confronti di più fornitori, la stessa dovrebbe rientrare nei limiti dell’ammontare massimo delle spese sostenute, senza limitare la facoltà di cessione degli altri fornitori.
Nel caso in questione, avendo partecipato all’esecuzione dei lavori due distinti fornitori e avendo uno di essi rifiutato la cessione del credito proposta dal committente, questa potrà essere riconosciuta nella totalità del suo ammontare all’unico fornitore che ha accettato, cioè l’istante.
Chiara Leschiutta – Centro Studi CGN