Una delle Risposte dell’Agenzia delle Entrate (la n. 432 dello scorso 2 ottobre) ha fornito chiarimenti in merito alla cessione del credito di imposta relativo alla detrazione spettante per interventi di riqualificazione energetica realizzati sulle singole unità immobiliari (cd. Ecobonus) per i contribuenti in regime forfetario. Ecco cosa dice l’Agenzia.
La richiesta
L’Istante, libero professionista in regime forfetario con esclusivo reddito da lavoro autonomo, per l’anno 2019 e per l’anno 2020 ha necessità di effettuare sulla propria abitazione interventi di riqualificazione energetica, consistenti nella posa di serramenti e infissi. Chiede chiarimenti in ordine alla possibilità di cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante che rientra nel c.d. Ecobonus al proprio genitore che sostiene i suddetti interventi.
L’Istante, a suo favore, cita la Circolare 11/E/2018 con la quale è stato chiarito che il credito in questione può essere ceduto da tutti i soggetti teoricamente beneficiari della detrazione anche se non tenuti al versamento di imposta e la risposta dell’Agenzia n. 298/2019 a una richiesta riguardante la possibilità per i soggetti che sostengono le spese per interventi di riqualificazione energetica che ricadono nella c.d. no-tax area di cedere il credito corrispondente alle spese sostenute per i lavori di riqualificazione energetica al genitore finanziatore delle spese.
La risposta dell’Agenzia
In linea generale, afferma l’Agenzia, trattandosi di una detrazione dall’imposta lorda, l’Ecobonus non può essere utilizzato dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati tassazione separata o ad imposta sostitutiva, ovvero che non potrebbero fruire della corrispondente detrazione in quanto l’imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta.
Trattasi, ad esempio, dei soggetti titolari esclusivamente di redditi derivanti dall’esercizio di attività d’impresa o di arti o professioni che aderiscono al regime forfetario di cui all’art.1, commi da 54 a 89 della Legge 190/2014, in quanto il loro reddito è assoggettato ad imposta sostitutiva.
L’Agenzia ricorda però che, ai sensi dell’art. 121 del D.L.34/2020, i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per interventi efficienza energetica di cui all’art. 14 del D.L. 63/2013 possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per un contributo sotto forma di sconto ovvero per la cessione del credito d’imposta.
La cessione può essere disposta in favore dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi o di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti) o di istituti di credito e intermediari finanziari. I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di successive cessioni.
L’esercizio dell’opzione, quindi, può essere esercitata anche dai contribuenti che, come nel caso dell’Istante, aderiscono al predetto regime forfetario i quali, possono, in linea di principio, scomputare le detrazioni dall’imposta lorda solo nel caso in cui possiedano altri redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo.
L’art.121 del D.L. 34/2020 consente proprio la cessione del credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante nei confronti di altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari senza che sia necessario verificare il collegamento con il rapporto che ha dato origine alla detrazione.
L’Agenzia quindi ritiene che l’Istante, in presenza di tutti i requisiti richiesti ai fini dell’agevolazione e fermo restando il rispetto di ogni altro adempimento previsto, possa cedere il credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante al proprio genitore per le spese sostenute nell’anno 2020 per interventi rientranti nell’Ecobonus.
Rita Martin – Centro Studi CGN