Slitta di un anno l’applicazione della norma che introduce una procedura di integrazione, da parte dell’Agenzia delle entrate, dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche trasmesse tramite il SdI senza l’annotazione di assolvimento dell’imposta e la conseguente disciplina sanzionatoria in caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento del tributo dovuto.
È prorogata dal 1° gennaio 2020 al 1° gennaio 2021 l’applicazione delle disposizioni di cui al D.L. 34/2019, che ha introdotto una procedura di integrazione da parte dell’Agenzia delle entrate dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sdi prive dell’annotazione di assolvimento dell’imposta.
Tra le misure adottate dal D.L. 34/2020, all’art. 143 dello stesso, si interviene in tema di imposta di bollo sulle fatture elettroniche. In particolare, il quarto periodo dell’articolo 12-novies, c. 1, del D.L. 34/2019 viene sostituito con il seguente: Le disposizioni di cui al presente articolo, si applicano alle fatture inviate dal 1° gennaio 2021 attraverso il sistema di interscambio di cui al citato articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Si ricorda che il pagamento dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare deve essere effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo. A tal fine, per ciascun soggetto Iva, l’Agenzia delle entrate, sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il SdI, rende noto l’ammontare dell’imposta dovuta riportando l’informazione all’interno dell’area riservata presente sul sito dell’Agenzia.
Il pagamento dell’imposta può essere effettuato mediante il servizio presente nella predetta area riservata, tramite addebito su conto corrente bancario o postale, oppure utilizzando il modello F24. Le fatture elettroniche per le quali è obbligatoria l’imposta di bollo devono riportare annotazione di assolvimento dell’imposta, ai sensi del citato Decreto.
In base al D.L.34/2019, l’Agenzia delle entrate integra le fatture che non recano l’annotazione di assolvimento dell’imposta di bollo, avvalendosi di procedure automatizzate, sulla base dei dati indicati nelle fatture elettroniche inviate. In caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento, l’Agenzia comunica al contribuente l’ammontare dell’imposta, della sanzione amministrativa ridotta a un terzo, nonché degli interessi dovuti fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello dell’elaborazione della comunicazione. Nel caso in cui il contribuente non provveda al pagamento delle somme entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il competente ufficio delle Entrate procede all’iscrizione a ruolo a titolo definitivo.
Tali disposizioni avrebbero dovuto trovare applicazione a partire dalle fatture inviate dal 1° gennaio 2020, ma tale applicazione è prorogata al 1° gennaio 2021.
L’attività di aggiornamento delle procedura con l’introduzione del servizio di integrazione delle fatture elettroniche prive di annotazione relativa all’imposta di bollo sarà effettuata, pertanto, nel corso del prossimo anno.
Rita Martin – Centro Studi CGN