Covid-19, bilanci 2020 con ammortamenti sospesi in riserva

Con una norma introdotta all’ultimo in sede di conversione del Decreto Agosto che sta suscitando forti discussioni tra gli addetti ai lavori, nella redazione del bilancio 2020, le imprese possono derogare alla rappresentazione veritiera e corretta non imputando al conto economico la quota annua di ammortamento (fino al 100% della stessa) relativa alle immobilizzazioni materiali e immateriali.

Analizziamo in sintesi i tratti caratteristici di questa norma (art. 60 commi 7bis, 7 ter,7 quater e 7 quinques L.n.126 del 13 ottobre 2020) che si pone la finalità di mitigare l’effetto delle perdite sui bilanci 2020 nonché di consentire al sistema produttivo in crisi di poter accedere al credito senza vedersi negare tale possibilità dagli istituti di credito.

Ai soggetti che non adottano principi contabili internazionali (cd No IAS), con esercizio sociale coincidente con l’anno solare viene data la possibilità di non imputare totalmente o parzialmente le quote di ammortamento di competenza dell’anno 2020, estendendo di un anno il piano di ammortamento originario delle immobilizzazioni in oggetto.

Da un punto di vista contabile, la sospensione parziale o totale delle quote di ammortamento imputabili all’esercizio 2020 comporterà i seguenti passaggi:

  • destinazione di una quota dell’utile corrispondente a riserva indisponibile;
  • nel caso in cui l’ammontare degli utili conseguiti non sia sufficiente per costituire la riserva, sarà necessario utilizzare le riserve di utili oppure altre riserve patrimoniali disponibili;
  • ulteriori carenze dovranno essere colmate attraverso una specifica destinazione degli utili degli esercizi successivi;
  • la deroga in esame dovrà essere oggetto di motivazione (per esempio chiusura forzata o mancato utilizzo delle immobilizzazioni) nella Nota integrativa del bilancio 2020, unitamente alle informazioni necessarie relative alla quantificazione degli ammortamenti non contabilizzati e al conseguente impatto di tale scelta dal punto di vista patrimoniale, finanziario e del risultato economico dell’esercizio.

Per esempio, se l’esercizio 2020 si chiude con un risultato positivo di 100 e gli ammortamenti non contabilizzati sono 130, nella nota integrativa si dovrà evidenziare che l’utile, in presenza della contabilizzazione degli stessi, si sarebbe trasformato in una perdita di 30: importo accantonato nella riserva non disponibile utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili.

Questa informazione consentirà ai destinatari del bilancio (per esempio, le banche) di recuperare l’informazione consentendo di fare confronti con i bilanci precedenti dell’impresa e con quelli delle imprese del settore oppure che non hanno ritenuto di utilizzare la normativa in esame.

Da un punto di vista fiscale, i soggetti che si avvalgono della facoltà in esame possono dedurre la quota di ammortamento indipendentemente dall’imputazione a conto economico. Sarà, quindi, possibile considerare gli ammortamenti, nei limiti dei valori fiscali riconosciuti ai sensi degli articoli 102, 102-fa/s e 103 del TUIR, ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dell’IRES di competenza nonché ai fini della determinazione dell’IRAP.

Al riguardo, l’applicazione della sospensione degli ammortamenti in sede di redazione del bilancio in combinazione con la deduzione fiscale degli stessi ammortamenti comporta quanto segue:

  • si genera un disallineamento tra valore civilistico e fiscale;
  • nel modello dichiarativo dei redditi si dovrà operare una variazione in diminuzione di natura temporanea al fine di tener conto della deduzione degli ammortamenti che non sono transitati da conto economico;
  • la natura temporanea della deduzione genera lo stanziamento di imposte differite;
  • le imposte differite verranno utilizzate nell’ultimo esercizio di ammortamento civilistico dal momento che, in quel periodo di imposta ,non si avrà alcuna quota di ammortamento fiscalmente deducibile;
  • in sede di dichiarazione verrà compilato il quadro RV che accoglierà la riconciliazione dei valori civilistici e fiscali legati all’applicazione dell’istituto giuridico in esame.

Per esempio si consideri la seguente tabella relativa a un bene acquistato nel 2018 pari a euro 100,00 con un coefficiente di ammortamento pari al 20% (per comodità non si procede alla riduzione della metà per il primo anno) mettendo a confronto le situazioni prima e dopo l’intervento normativo.

Nell’anno 2020 vengono stanziate imposte differite che verranno assorbite nell’esercizio che si chiuderà il 31/12/2023.

Per molti si tratta di una norma che desta perplessità perché il bilancio è il documento fondamentale attraverso il quale l’impresa comunica il proprio stato di salute ai destinatari (banche, fornitori, clienti, ecc.) per ottenerne l’indispensabile supporto. Le difficoltà delle imprese, in questa difficile fase della diffusione pandemica, non possono essere superate alterando la rappresentazione veritiera e corretta dei dati di bilancio non iscrivendo gli ammortamenti dell’anno. D’altra parte, gli stessi principi contabili contengono la possibilità di imputare minori ammortamenti in determinate circostanze, modificando la vita utile delle immobilizzazioni.

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN