Corsa contro il tempo per la moltitudine dei soggetti operanti nell’ambito del terzo settore che dovranno adeguare i propri statuti alle disposizioni contenute nel Codice di riforma dell’intero comparto entro il 31 ottobre 2020 (termine prorogato rispetto a quello iniziale del 30 giugno in virtù del decreto “Cura Italia” D.L. n. 18/2020).
Il Codice del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017) rappresenta per il mondo non profit un provvedimento normativo di notevole importanza, in quanto ha messo ordine alla complessa disciplina vigente in ambito civilistico e fiscale, stabilendo in maniera compiuta e coerente la materia in argomento. Sono considerati Enti del Terzo Settore se iscritti al Registro Unico Nazionale:
- le organizzazioni di volontariato (ODV) (artt. 32 e ss.);
- le associazioni di promozione sociale (APS) (artt. 35 e ss.);
- gli enti filantropici (artt. 37 e ss.);
- le imprese sociali, incluse le cooperative sociali (art. 40);
- le reti associative (artt. 41 e ss.);
- le società di mutuo soccorso (SOMS) (artt. 42 e ss.);
- le associazioni riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale di cui all’art. 5, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.
L’ultimo tassello è dato dal DM del 15 settembre 2020 che delinea i passaggi per la definitiva operatività del Registro Unico che dovrebbe essere varato nel mese di aprile 2021.
Uno degli interrogativi che si pongono gli operatori degli enti impegnati nel privato sociale riguarda le possibili conseguenze del mancato adeguamento degli statuti entro il prossimo 31 ottobre.
Posto che l’adeguamento degli statuti può essere effettuato avvalendosi delle maggioranze indicate per l’assemblea ordinaria, gli enti impegnati nella rielaborazione degli statuti hanno di fronte le scelte sintetizzate nella seguente tabella, che riprende le indicazioni del codice civile.
Non adeguare gli statuti anche dopo la messa in opera del RUNTS comporta la perdita della qualifica di Onlus, rimanendo probabilmente un ente non commerciale regolato dal libro I del Codice Civile, ipotesi che costringerà l’ente alla devoluzione del patrimonio.
Per quanto concerne le conseguenze fiscali derivanti dal mancato adeguamento degli statuti, le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo Codice continuano a trovare applicazione, senza soluzione di continuità, fino a quando non saranno applicabili le nuove disposizioni fiscali previste dal Codice, sempre che tali enti (ODV – Organizzazione di volontariato e APS – Associazioni di Promozione Sociale ONLUS – organizzazioni non lucrative di utilità sociale) siano in possesso dei requisiti formali e sostanziali previsti dalle leggi di settore (Legge n. 266/1991, Legge n. 383/2000, Legge n. 460/1997).
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN