Arrivano le istruzioni INPS riguardo alla fruizione del congedo COVID-19 per la quarantena scolastica dei figli da parte dei lavoratori dipendenti del settore privato: durata del congedo e indennità corrisposta, casi di compatibilità e incompatibilità.
L’INPS, con la Circolare del 2 ottobre 2020, n. 116 ha fornito le istruzioni amministrative relative alla fruizione del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli, introdotto dal Decreto Legge 8 settembre 2020, n. 111 (si specifica che le disposizioni qui richiamate saranno integrate nel testo di conversione in Legge del Decreto Legge 104/2020).
L’articolo 5 del decreto citato prevede che un genitore lavoratore dipendente possa svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile per tutto o parte del periodo di quarantena disposta a carico del figlio convivente. Nel caso in cui non sia possibile svolgere il lavoro in modalità agile, il lavoratore può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena.
Il congedo può essere fruito solo da genitori lavoratori dipendenti per assistere il figlio minore di quattordici anni durante il periodo di quarantena disposta dal Dipartimento di prevenzione ASL territorialmente competente a seguito di contagio avvenuto all’interno del plesso scolastico.
La circolare precisa che il congedo può essere fruito anche da lavoratori dipendenti affidatari o collocatari di minore per il quale sia stata disposta la quarantena.
Ai fini della fruizione del congedo devono sussistere alcuni requisiti:
- il genitore richiedente deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere e non deve svolgere l’attività lavorativa in modalità agile durante il periodo di fruizione del congedo stesso;
- il figlio, per il quale si richiede il congedo, deve essere minore di quattordici anni;
- il lavoratore deve risultare convivente con il figlio per tutta la durata del congedo;
- la quarantena a carico del figlio deve essere stata disposta dal Dipartimento di prevenzione dell’ASL territorialmente competente a seguito di contagio avvenuto all’interno dei plessi scolastici.
Il congedo è fruibile per i periodi di quarantena che ricadono nell’arco temporale che va dal 9 settembre fino al 31 dicembre 2020 e la sua durata massima coincide con il periodo di quarantena disposto dall’ASL.
Per i giorni di congedo fruiti è riconosciuta al genitore un’indennità pari al 50% della retribuzione. È opportuno precisare che sono indennizzabili solo le giornate lavorative che ricadono all’interno del periodo di congedo richiesto.
Viene altresì specificata la compatibilità tra il congedo COVID-19 richiesto dal genitore e la malattia dell’altro genitore convivente con il minore. In caso di fruizione del congedo maternità/paternità, l’altro genitore può usufruire del congedo COVID-19 per quarantena scolastica del figlio solo nelle ipotesi in cui la quarantena è disposta per un figlio diverso da quello per il quale il genitore richiede il congedo di maternità/paternità. È possibile fruire del congedo per quarantena scolastica dei figli anche in caso di contemporanea fruizione di ferie da parte dell’altro genitore convivente con il figlio minore.
Un genitore può fruire del congedo COVID-19 anche nell’ipotesi in cui l’altro genitore convivente con il minore, nel medesimo periodo, sia in aspettativa non retribuita.
La fruizione del congedo da parte di un genitore del minore è compatibile anche nel caso in cui l’altro genitore sia un soggetto con particolari situazioni di fragilità (es. patologie preesistenti del lavoratore), a prescindere dallo svolgimento o meno di attività lavorativa, anche in modalità agile.
È inoltre possibile fruire del congedo COVID-19 negli stessi giorni in cui l’altro genitore convivente con il minore stia usufruendo, anche per lo stesso figlio, dei permessi di cui alla Legge del 5 febbraio 1992, n. 104 relativi all’assistenza del figlio disabile, del prolungamento del congedo parentale o del congedo straordinario per motivi familiari.
Infine, la fruizione del congedo è compatibile nelle ipotesi in cui all’altro genitore convivente con il figlio minore sia stata accertata una patologia invalidante che comporti, ad esempio, il riconoscimento di un handicap grave, di un’invalidità al 100% o di una pensione di inabilità.
La circolare INPS riporta anche i casi di incompatibilità tra il congedo per quarantena scolastica dei figli e determinate situazioni di assenza relative all’altro genitore convivente con il minore per il quale si richiede il congedo COVID-19.
In particolare, il permesso non può essere fruito da entrambi i genitori negli stessi giorni. A fronte di domande presentate da genitori conviventi con il minore per i medesimi periodi, l’Istituto accoglierà solamente la richiesta presentata per prima.
Il congedo COVID-19 è incompatibile con la fruizione del congedo parentale per lo stesso figlio per cui è richiesto il congedo da parte dell’altro genitore convivente con il minore negli stessi giorni. Inoltre, non è compatibile con la fruizione, negli stessi giorni, dei cosiddetti riposi per allattamento richiesti per lo stesso figlio da parte dell’altro genitore convivente con il minore.
Rientra nelle ipotesi di incompatibilità con la fruizione del congedo COVID-19 anche il caso in cui l’altro genitore convivente con il minore sia disoccupato o comunque non svolga alcuna attività lavorativa, anche nell’ipotesi in cui il genitore percepisca strumenti a sostegno del reddito (es. CIGO, CIGS, CIG in deroga, assegno ordinario, CISOA, NASpI E DIS-COLL). Invece, nel caso in cui il genitore convivente con il minore, beneficiando degli strumenti di cui sopra, sia interessato solamente da una riduzione di orario di lavoro, l’altro genitore può fruire del congedo per quarantena scolastica dei figli.
Si ricorda inoltre che è incompatibile la contemporanea fruizione del congedo di cui si tratta con lo svolgimento dell’attività lavorativa in modalità agile da parte del genitore richiedente il congedo o dell’altro genitore convivente con il minore.
Infine, il congedo COVID-19 non può essere fruito da parte di un genitore durante le giornate di pausa contrattuale (es. part-time e lavoro intermittente) dell’altro genitore convivente con il minore.
La domanda per la fruizione del congedo deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica tramite uno dei seguenti canali:
- portale web (inps.it);
- Contact center integrato;
- patronati.
La domanda può avere ad oggetto anche periodi di fruizione del congedo antecedenti la data di presentazione della richiesta stessa, purché ricadenti nel periodo compreso tra il 9 settembre ed il 31 dicembre 2020. Nella domanda devono essere indicati gli elementi identificativi del provvedimento disposto dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente per la quarantena. Qualora il genitore richiedente non sia ancora in possesso del provvedimento al momento della richiesta di congedo, dovrà fornire gli elementi identificativi del provvedimento entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, a pena di rigetto della stessa.
In merito alle modalità di fruizione del congedo COVID-19 per la quarantena scolastica dei figli e alla relativa indennità per i dipendenti del settore pubblico, si rinvia a quanto previsto dall’Amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro. Le Amministrazioni pubbliche provvedono a tali attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Francesco Geria – LaborTre Studio Associato