Le spese di consulenza, anche se correlate ad acquisti sostenuti per sanificare l’ambiente di lavoro, sono escluse dal bonus sanificazione. A chiarirlo è stata l’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 363 del 16 settembre 2020.
Nel caso di specie, la società istante chiedeva di conoscere se le spese sostenute per la consulenza in materia di prevenzione e salute nei luoghi di lavoro, per la progettazione degli ambienti di lavoro, l’addestramento e la stesura di protocolli di sicurezza costituiscono spese agevolabili ai fini del credito d’imposta per sanificazione degli ambienti e acquisto DPI.
L’agenzia delle entrate, ha risposto negativamente, supportando il suo diniego con l’art. 125 del decreto rilancio e con la successiva Circolare n. 20/E del 10 luglio 2020.
Nello specifico, l’art. 125 del decreto rilancio ha introdotto un credito d’imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per sanificare gli ambienti e gli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.
La successiva Circolare n. 20/E del 10 luglio 2020 ha fornito poi i primi chiarimenti sull’agevolazione in esame. In particolare, tale documento, ha precisato che il comma 2 dell’articolo 125 del decreto contiene un elenco esemplificativo di fattispecie di spesa agevolabili che, seppure non esaustivo, è rappresentativo di quali siano premiabili e quali no. Per poter rientrare nel bonus sanificazione devono essere necessariamente costi riferibili alle attività menzionate nel comma 1 dell’art. 125, ossia:
- costi per attività di sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati;
- costi sostenuti per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti, visiere protettive, tute, calzari, ecc.);
- costi sostenuti per l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- costi sostenuti per l’acquisto di dispositivi quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti;
- costi sostenuti per l’acquisto di dispositivi finalizzati a garantire il distanziamento interpersonale (barriere, pannelli protettivi, ecc.).
Sulla base di tali considerazioni, l’Agenzia risponde no al contribuente: le spese sostenute per la consulenza in materia di prevenzione e salute sui luoghi di lavoro, per la progettazione degli ambienti di lavoro, l’addestramento e la stesura di protocolli di sicurezza non devono essere considerate ai fini della fruizione del credito d’imposta di cui all’art. 125 del decreto rilancio.
Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
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