L’esclusione del saldo IRAP 2019 e del primo acconto 2020 per le imprese con ricavi e compensi non superiori a 250 milioni di euro (ex art. 24 D.L. 34/2020) ha suscitato numerose perplessità di carattere applicativo, solo in parte risolte dal documento di prassi 24/E/2020 a cura dell’Agenzia delle Entrate.
Con la circolare 27/E del 19 ottobre 2020, i tecnici del fisco tornano sugli aspetti connessi all’esonero dell’IRAP approfondendo i seguenti aspetti:
- il calcolo dell’IRAP da versare a saldo per il periodo d’imposta 2020 (per i soggetti con anno solare) o successivo a quello in corso al 31.12.2019 (per i soggetti con anno non solare);
- l’utilizzo in compensazione o il rimborso dell’eventuale credito IRAP in caso di eccedenza dell’acconto rispetto al saldo dovuto.
Dall’esame della normativa e dei chiarimenti finora pervenuti, è possibile evidenziare quanto segue:
- i soggetti rientranti nell’ambito dell’art. 24 del decreto Rilancio sono stati esonerati dal versamento del saldo IRAP 2019 nonché del primo acconto per il 2020;
- la circolare 24/E/2020 ha chiarito che gli acconti per il 2020 devono essere calcolati in ragione del metodo storico considerando il 100% dell’imposta dell’anno precedente, oppure previsionale tenendo conto della minore imposta che si determinerebbe, effettuando il versamento alle seguenti cadenze:
-
- 40% (oppure 50% se soggetto ISA) del 100% primo acconto;
- 60% (oppure 50% se soggetto ISA) del 100% secondo acconto.
- Vale il principio “non versato come versato”, vale a dire il primo acconto non versato deve essere considerato versato e l’importo sarà scomputato in sede di saldo (dichiarazione IRAP/2021 per il 2020).
A questo punto interviene il documento in commento che chiarisce l’importo da considerare, a titolo di primo acconto, in sede di dichiarazione 2021 a seconda che l’IRAP dovuta per il 2020 sia di importo superiore o inferiore rispetto al 2019.
È possibile sintetizzare la questione nella seguente tabella:
In altri termini:
- IRAP 2020 superiore a IRAP 2019: il primo acconto figurativamente versato non può essere superiore al 40% (oppure 50%) dell’imposta effettivamente dovuta per l’anno 2019;
- IRAP 2020 inferiore a IRAP 2019: il primo acconto figurativamente versato non può essere superiore al 40% (oppure 50%) dell’imposta effettivamente dovuta per l’anno 2020.
Il secondo acconto, invece, conterà secondo quanto effettivamente versato in ragione del criterio storico o previsionale.
Si riporta il seguente esempio per meglio chiarire i contenuti della circolare.
Contribuente: soggetto ISA
IRAP 2019: € 2.500
Primo acconto figurativo: € 1.250 (con metodo storico)
Secondo acconto effettivo: € 1.250 (effettivamente versato)
1^ ipotesi: IRAP 2020 € 3.000;
2^ ipotesi: IRAP 2020 € 2.000.
Si avranno le seguenti situazioni:
In sede di secondo acconto è possibile ridurre l’importo in funzione del metodo previsionale tenendo presente quanto disposto dal decreto liquidità (art. 20 D.L. 23/2020) che prevede l’inapplicabilità delle sanzioni ed interessi in caso di un versamento in misura non inferiore all’80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto calcolato con criterio storico. In altri termini, fino al 20% in meno di quanto effettivamente dovuto a titolo di secondo acconto IRAP per l’anno 2020 non si applicano sanzioni e interessi.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN