Ecco per voi un riepilogo delle novità sulle delibere assembleari in tema di superbonus 110%, in materia di teleassemblea e in merito ai tempi di presentazione del rendiconto 2019.
La conversione del D.L. n.104-2020 (cd. Agosto) in L. n.126-2020 ha portato tre novità in materia condominiale, contenute negli art. 63 e 63 bis.
La prima riguarda le deliberazioni assembleari assunte a proposito del superbonus del 110%.
Esse, se aventi per oggetto l’approvazione degli interventi di cui all’art. 119 del D.L. n.34/2020 conv. in L. n.77/2020 e
- degli eventuali finanziamenti ad essi finalizzati,
- l’adesione all’opzione per la cessione o per lo sconto trattato nell’art.121 dello stesso provvedimento,
sono valide, se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno 1/3 del valore dell’edificio.
Ferme restando in questo momento le forti perplessità riguardanti una delibera assembleare che dovrebbe vincolare tutti i condòmini sulla scelta dell’opzione tra la cessione e lo sconto in fattura dell’ammontare del bonus, indubbiamente la norma agevola ancor di più l’adesione all’iniziativa bonus110%.
La seconda novità interviene sulle modalità di tenuta della riunione condominiale e precisamente sull’art.66 del R.D. n.318/1942.
In particolare prevede che la convocazione possa indicare la piattaforma elettronica sulla quale essa si terrà e l’ora stabilita, allorquando si svolga in modalità di videoconferenza.
Il 6° comma del predetto art.66 è del tutto nuovo e cerca di regolamentare un aspetto inedito della vita condominiale che però, a parere dell’autrice, ancora ha molta strada da fare da tanti punti di vista. Si può dire che nessun regolamento condominiale stilato fino ad oggi ha previsto la possibilità di riunirsi in teleassemblea, sia perché non se ne è mai avvertita l’esigenza sia per la tipicità della presenza fisica che ha sempre contraddistinto i rapporti condominiali, specie in riunione.
Ma i tempi della pandemia COVID-19 hanno sconvolto molte abitudini che sembravano scontate ed immutabili. Quindi il legislatore, nell’intento di consentire un proseguimento ordinario anche della vita condominiale, ha previsto che la partecipazione all’assemblea condominiale può avvenire in videoconferenza. “anche ove non espressamente previsto dal regolamento condominiale” ma “previo consenso di tutti i condòmini“. È certo un buon tentativo e in qualche caso sarà attuabile, ma nella stragrande maggioranza dei casi, sarà difficile raggiungere l’unanimità dei consensi (peraltro con adeguata dimostrazione a carico dell’amministratore).
L’ultimo intervento normativo riguarda la tempistica dell’anno 2020 per la presentazione all’assemblea dei condòmini del rendiconto del periodo precedente.
Orbene l’art.63bis del predetto Decreto Agosto, convertito in L. n. 126/2020, prevede che il termine di convocazione dell’assemblea per l’approvazione del rendiconto condominiale, che ordinariamente è di 180 giorni dalla fine dell’esercizio, è sospeso fino alla cessazione dello stato di emergenza da COVID-19 dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020.
Quindi, a seguito delle novità portate dal Decreto Agosto convertito in legge, in sintesi si può dire che:
- l’approvazione degli interventi legati al bonus 110% (art. 119 del D.L. n.34/2020 conv. in L. n.77/2020), degli eventuali finanziamenti ad essi finalizzati nonché l’adesione all’opzione per la cessione o per lo sconto, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno 1/3 del valore dell’edificio;
- le riunioni condominiali potranno svolgersi a distanza, ma previo consenso di tutti i condòmini;
- i termini per l’approvazione del rendiconto (generalmente) anno 2019 sono sospesi fino alla cessazione dello stato di emergenza da COVID-19 dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020.
Dott. Rag. Giuseppina Spanò – Palermo