Spese tracciabili per la detrazione: l’Agenzia si pronuncia

Ecco gli ultimi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate riguardo all’obbligo di tracciabilità delle spese sostenute nel 2020 per ottenere la detraibilità Irpef.

Premessa

A partire dal 1° gennaio 2020 la Legge 160/2019 all’art.1 c. 679 stabilisce che, per poter beneficare della detrazione Irpef del 19% (escluse le detrazioni con percentuali diverse; es. erogazioni liberali a Onlus o per iniziative umanitarie che possono beneficiare della detrazione del 26%, 30% o 35%), relativamente agli oneri indicati nell’art.15 del Tuir, il pagamento debba avvenire mediante:

  • bonifico postale o bancario;
  • ulteriori sistemi tracciabili, diversi dai contanti, previsti dall’art.23 del D.Lgs. 241/97, tra i quali carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

Sono pertanto oggetto di tale disposizione:

  • spese sanitarie (con le esclusioni sotto citate)
  • interessi per mutui ipotecari per l’acquisto di immobili
  • spese di istruzione
  • spese universitarie
  • spese per asili nido
  • spese funebri
  • spese per l’assistenza personale
  • spese per attività sportiva dei ragazzi
  • spese per intermediazione immobiliare
  • spese per canoni di locazione per studenti universitari
  • erogazioni liberali che usufruiscono della detrazione al 19%
  • spese relative a beni soggetti a regime vincolistico
  • spese veterinarie
  • assicurazioni sulla vita e infortuni
  • spese per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico.

Il comma 680, la Legge 160/2019  prevede una deroga al pagamento tracciato, con la possibilità, quindi, del pagamento anche in contanti, per le seguenti spese:

  • medicinali
  • dispositivi medici
  • prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private accreditate al SSN.

La richiesta del contribuente e la risposta dell’Agenzia

L’istante chiede se è possibile effettuare il pagamento mediante strumento tracciabile (bancomat nel caso) di una spesa riferita alla coniuge.

L’Agenzia afferma nella Risposta 431 del 2 ottobre che, in linea generale, la spesa è detraibile dal soggetto cui è intestato il documento di spesa; tuttavia, è necessario assicurare la corrispondenza tra la spesa detraibile per il contribuente ed il pagamento effettuato da un altro soggetto.

Pertanto, al CAF o al professionista abilitato, il contribuente dovrà presentare la prova dell’utilizzo del pagamento tracciabile allegando quindi, oltre alla fattura, ricevuta di pagamento del bancomat, estratto conto, copia del bollettino postale o MAV o PagoPA.

In mancanza di tali documenti, l’utilizzo del pagamento tracciabile dovrà essere attestato direttamente in fattura/ricevuta da parte del percettore della somma che effettua la prestazione o cede il bene.

Rita Martin – Centro Studi CGN