Ecco gli ultimi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate riguardo all’obbligo di tracciabilità delle spese sostenute nel 2020 per ottenere la detraibilità Irpef.
Premessa
A partire dal 1° gennaio 2020 la Legge 160/2019 all’art.1 c. 679 stabilisce che, per poter beneficare della detrazione Irpef del 19% (escluse le detrazioni con percentuali diverse; es. erogazioni liberali a Onlus o per iniziative umanitarie che possono beneficiare della detrazione del 26%, 30% o 35%), relativamente agli oneri indicati nell’art.15 del Tuir, il pagamento debba avvenire mediante:
- bonifico postale o bancario;
- ulteriori sistemi tracciabili, diversi dai contanti, previsti dall’art.23 del D.Lgs. 241/97, tra i quali carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.
Sono pertanto oggetto di tale disposizione:
- spese sanitarie (con le esclusioni sotto citate)
- interessi per mutui ipotecari per l’acquisto di immobili
- spese di istruzione
- spese universitarie
- spese per asili nido
- spese funebri
- spese per l’assistenza personale
- spese per attività sportiva dei ragazzi
- spese per intermediazione immobiliare
- spese per canoni di locazione per studenti universitari
- erogazioni liberali che usufruiscono della detrazione al 19%
- spese relative a beni soggetti a regime vincolistico
- spese veterinarie
- assicurazioni sulla vita e infortuni
- spese per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico.
Il comma 680, la Legge 160/2019 prevede una deroga al pagamento tracciato, con la possibilità, quindi, del pagamento anche in contanti, per le seguenti spese:
- medicinali
- dispositivi medici
- prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private accreditate al SSN.
La richiesta del contribuente e la risposta dell’Agenzia
L’istante chiede se è possibile effettuare il pagamento mediante strumento tracciabile (bancomat nel caso) di una spesa riferita alla coniuge.
L’Agenzia afferma nella Risposta 431 del 2 ottobre che, in linea generale, la spesa è detraibile dal soggetto cui è intestato il documento di spesa; tuttavia, è necessario assicurare la corrispondenza tra la spesa detraibile per il contribuente ed il pagamento effettuato da un altro soggetto.
Pertanto, al CAF o al professionista abilitato, il contribuente dovrà presentare la prova dell’utilizzo del pagamento tracciabile allegando quindi, oltre alla fattura, ricevuta di pagamento del bancomat, estratto conto, copia del bollettino postale o MAV o PagoPA.
In mancanza di tali documenti, l’utilizzo del pagamento tracciabile dovrà essere attestato direttamente in fattura/ricevuta da parte del percettore della somma che effettua la prestazione o cede il bene.
Rita Martin – Centro Studi CGN