Il Decreto Rilancio, innalzando al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per specifici interventi, dedica ampio spazio alla disciplina dei suoi elementi costitutivi, quali la tipologia degli interventi ammessi a usufruire di tale beneficio fiscale e tutti gli adempimenti da porre in essere ai fini della spettanza dello stesso. Tra questi occupa uno spazio di fondamentale importanza l’apposizione del visto di conformità.
Il comma 11 dell’art.119 del sopracitato decreto impone che il contribuente richieda il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta per gli interventi di cui al medesimo articolo, verificando anche la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai tecnici abilitati.
Il visto di conformità: soggetti abilitati e modalità
Il visto di conformità, regolato dall’art.35 del D.Lgs 241/1997, può essere rilasciato dai soggetti abilitati quali: dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali, consulenti del lavoro, periti ed esperti iscritti nei registri CCIAA e responsabili dell’assistenza fiscale CAF.
Questi soggetti, ai fini dell’apposizione del visto stesso, sono tenuti a verificare che:
- il soggetto beneficiario abbia tutte le caratteristiche per essere considerato tale;
- la tipologia di immobile sul quale vengono effettuati i lavori sia tra quelle comprese dalla normativa;
- gli interventi possano beneficiare della detrazione del 110%. A tal proposito sarà necessario prestare particolare attenzione alla verifica della presenza di interventi trainanti e possibili interventi trainati;
- gli importi rientrino nei limiti di spesa;
- i professionisti incaricati abbiano rilasciato le asseverazioni e attestazioni, e che gli stessi abbiano stipulato una polizza di assicurazione della responsabilità civile.
Quando si ritiene necessario il visto di conformità?
La normativa ha introdotto la possibilità di scegliere di optare per la fruizione diretta della detrazione o, in alternativa, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dal fornitore dei beni o servizi (comunemente chiamato “sconto in fattura”) o per la cessione del credito.
Il Governo, in virtù di questa più ampia possibilità di scelta e di un’aliquota di detrazione molto più elevata rispetto a quella prevista in precedenza distribuita in cinque anni anziché in dieci, ha disposto una serie di adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli già previsti per le detrazioni di recupero del patrimonio edilizio e quelle per le spese di risparmio energetico.
Nel caso in cui il contribuente volesse optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito si riterrebbe necessaria l’apposizione del visto di conformità, come chiarito dalla Circolare n.24/E dell’8 agosto 2020.
Quest’ultimo potrà essere rilasciato sia al termine del singolo intervento sia al termine di ogni stato di avanzamento lavori. Con tale espressione si indica l’atto contabile nel quale vengono riassunte tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dall’inizio dei lavori fino a quel determinato momento.
Gli stati di avanzamento lavori non possono essere tuttavia disposti a piacimento. Ai fini del riconoscimento della detraibilità della spesa con la percentuale maggiorata, sarà possibile effettuarne massimo due per intervento nella misura minima del 30% del valore complessivo del preventivo di spesa.
È possibile richiedere un unico visto di conformità per l’intero lavoro effettuato? Oppure dovrà essere apposto sui singoli interventi che lo compongono?
La risposta a questa domanda non viene fornita in modo esplicito dall’Agenzia delle entrate, ma si può facilmente intuire da una lettura combinata delle Istruzioni alla compilazione del modulo di comunicazione dell’opzione e le relative Specifiche tecniche.
In tali documenti emerge la scelta di usufruire di un unico modello di opzione all’interno del quale il contribuente dovrà indicare la tipologia del singolo intervento per il quale si effettua la comunicazione. Le stesse istruzioni forniscono a tal proposito una tabella riepilogativa degli interventi sui quali poter beneficiare del Superbonus e il relativo codice da indicare nel modulo.
In virtù di ciò, al contrario di quanto era precedentemente previsto, si ritiene che il visto di conformità debba essere apposto, non in riferimento all’opera nel suo complesso, ma sui singoli interventi che lo compongono.
E dopo l’apposizione del visto di conformità? Ci sono altri adempimenti?
Qualora il soggetto abilitato ravvisasse tutte le condizioni per rilasciare il visto di conformità dovrà poi procedere ad inviare all’Agenzia delle entrate la comunicazione dell’opzione relativa agli interventi. In merito alle tempistiche con le quali effettuare questa trasmissione è doveroso precisare che sarà possibile procedere fino al 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese.
Chiara Leschiutta – Centro Studi CGN