Dopo l’approvazione alla Camera del 13 ottobre 2020, il disegno di legge delega relativo all’Assegno Unico per i figli è ora in fase di valutazione al Senato. I dettagli operativi saranno emanati solo a seguito dell’approvazione da parte del Senato e dell’emanazione dei decreti attuativi ma, al momento, è già possibile delineare a grandi linee lo scenario normativo di riferimento.
A partire dal 1 luglio 2021, l’Assegno Unico andrà a sostituire tutte le misure di sussidio attualmente in vigore previste per i genitori con figli a carico:
- assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori (articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448);
- assegno di natalità (articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190);
- premio alla nascita (articolo 1, comma 353, della legge 11 dicembre 2016, n. 232);
- fondo di sostegno alla natalità (articolo 1, commi 348 e 349, della legge 11 dicembre 2016, n. 232);
- detrazioni fiscali;
- assegno per il nucleo familiare (articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153).
L’Assegno Unico è stato introdotto dal Family Act (disegno di Legge “Misure per il sostegno e la valorizzazione della famiglia” approvato in Consiglio dei Ministri l’11 giugno 2020) quale beneficio economico ai nuclei familiari con figli, di importo progressivo, calcolato sulla base del modello ISEE.
La Proposta di legge “Delega al Governo per riordinare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’assegno unico e la dote unica per i servizi” definisce le specifiche dell’Assegno Unico e, al momento, è in fase di valutazione al Senato.
Beneficiari e misura dell’assegno unico
L’ammontare dell’Assegno Unico è modulato sulla base della condizione economica del nucleo familiare, individuata attraverso l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
Il beneficio viene riconosciuto per ciascun figlio minorenne a carico, a decorrere dal settimo mese di gravidanza. L’Assegno viene riconosciuto anche per ciascun figlio maggiorenne a carico, di età non superiore ai 21 anni, che si trovi in una delle seguenti condizioni:
- frequenti un percorso di formazione scolastica o professionale, oppure un corso di laurea;
- svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa limitata con reddito complessivo inferiore a un determinato importo annuale;
- sia registrato come disoccupato e in cerca di lavoro presso un centro per l’impiego o un’agenzia per il lavoro;
- svolga il servizio civile universale.
Sono previste, inoltre, maggiorazioni dell’importo dell’Assegno qualora all’interno del nucleo familiare vi sia la presenza di almeno tre figli a carico oppure di uno o più figli con disabilità riconosciuta in base alla Legge 104/1992.
L’assegno Unico è ripartito in pari misura tra i genitori; in assenza dei genitori, il beneficio è assegnato a chi esercita la responsabilità genitoriale. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione del matrimonio, l’assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario; nel caso di affidamento congiunto o condiviso l’assegno, in mancanza di accordo, è ripartito in pari misura tra i genitori.
Requisiti di accesso
Il richiedente l’Assegno Unico deve cumulativamente essere:
- cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea (o suo familiare), titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno annuale;
- convivente con i figli a carico in Italia;
- residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno biennale.
Compatibilità assegno unico con altre misure di sostegno
L’Assegno Unico è pienamente compatibile con la fruizione del Reddito di Cittadinanza (articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26) ed è corrisposto congiuntamente ad esso con le modalità di erogazione del reddito di cittadinanza.
Al contrario, l’Assegno Unico non è considerato ai fini della richiesta e per il calcolo delle prestazioni sociali agevolate, dei trattamenti assistenziali e di altri benefìci e prestazioni sociali previsti da altre norme in favore dei figli con disabilità. Inoltre, le “borse lavoro” volte all’inclusione o all’avvicinamento in attività lavorative di persone con disabilità non sono considerate ai fini dell’accesso e per il calcolo dell’assegno.
Sara Leon – Centro Studi CGN