Assenze dei lavoratori nel periodo Covid-19: quarantena e rapporto di lavoro

Dopo aver analizzato un primo aspetto relativo al periodo di assenza dei lavoratori dipendenti durante l’emergenza Covid-19 riguardante l’equiparazione del periodo di assenza stesso a malattia ovvero a degenza ospedaliera, prendiamo ora in considerazione l’ipotesi di contagio di un lavoratore avvenuto nel luogo di lavoro.

In materia, l’articolo 42, comma 2, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 ha disposto che nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS-CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all’Inail, che assicura la relativa tutela dell’infortunato. Le prestazioni Inail vengono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. Inoltre, gli eventi infortunistici di cui si tratta gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico.

La disposizione di cui sopra trova applicazione nei confronti dei datori di lavoro sia privati che pubblici.

Pertanto, il contagio da SARS-CoV-2 avvenuto in occasione di lavoro viene considerato, ai fini della tutela applicabile, infortunio sul lavoro.

In un primo momento l’Inail ha fornito chiarimenti in merito con la Circolare 3 aprile 2020, n. 13 prevedendo che le patologie infettive, comprese pertanto anche quelle da Coronavirus, contratte in occasione di lavoro sono da sempre inquadrate e trattate come infortunio sul lavoro poiché la causa virulenta viene equiparata alla causa violenta propria dell’infortunio, anche quando i suoi effetti si manifestino dopo un certo tempo.

La circolare ha chiarito inoltre che la tutela Inail riguarda tutti i lavoratori assicurati con l’Istituto.

L’Inail è successivamente intervenuto con propria Circolare 20 maggio 2020, n. 22 stabilendo la necessità di accertare in modo rigoroso la sussistenza dei fatti noti, cioè di indizi gravi, precisi e concordanti sui quali si fonda la presunzione semplice di origine professionale, ferma restando la possibilità di prova contraria a carico dell’Istituto, in modo tale da ricondurre l’evento (contagio) all’occasione di lavoro.

A tal fine, l’Istituto deve valutare tutti gli elementi acquisiti d’ufficio, quelli forniti dal lavoratore nonché quelli prodotti dal datore di lavoro, in sede di invio della denuncia d’infortunio contenente tutti gli elementi utili sulle cause e circostanze dell’evento denunciato.

Pertanto, il riconoscimento dell’origine professionale del contagio e, di conseguenza, della tutela si fonderà su un giudizio di ragionevole probabilità e sarà totalmente estraneo da ogni valutazione in ordine alla imputabilità di eventuali comportamenti omissivi in capo al datore di lavoro che possano essere stati causa del contagio.

Infatti, un’eventuale responsabilità in tal senso del datore di lavoro sarà ipotizzabile solo in caso di violazione della legge o di obblighi derivanti dalle conoscenze sperimentali o tecniche, che nel caso dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 si possono rinvenire nei protocolli e nelle linee guida governativi e regionali di cui all’articolo 1, comma 14 del Decreto Legge 16 maggio 2020, n.33.

La Circolare chiarisce inoltre che gli oneri degli eventi infortunistici del contagio sono posti a carico della gestione assicurativa nel suo complesso. Pertanto è esclusa qualsiasi incidenza degli infortuni da COVID-19 in occasione di lavoro sulla misura del premio pagato dal singolo datore di lavoro, in quanto tali eventi sono stati a priori ritenuti frutto di fattori di rischio non direttamente e pienamente controllabili dal datore di lavoro al pari degli infortuni in itinere. In tali ultime fattispecie, infatti, l’Istituto riconosce la tutela assicurativa al lavoratore infortunato nel tragitto casa-lavoro e viceversa, ma al datore di lavoro non viene imputata alcuna conseguenza per l’evento infortunistico. Rientrano nella categoria degli infortuni in itinere anche gli eventi di contagio da nuovo Coronavirus accaduti durante tale percorso (sempre che ne sussistano i requisiti).

Il certificato di infortunio, redatto dal medico, dovrà riportare i seguenti dati:

  • i dati anagrafici completi del lavoratore;
  • quelli del datore di lavoro;
  • la data dell’evento/contagio;
  • la data di astensione dal lavoro per inabilità temporanea assoluta conseguente al contagio da virus;
  • ovvero la data di astensione dal lavoro per quarantena o permanenza domiciliare fiduciaria del lavoratore sempre legata all’accertamento dell’avvenuto contagio e, in particolare, per le fattispecie per le quali non opera la presunzione semplice dell’avvenuto contagio in relazione al rischio professionale specifico;
  • le cause e circostanze;
  • la natura della lesione e il rapporto con le cause denunciate.

Ai fini della certificazione dell’avvenuto contagio si ritiene valida qualsiasi documentazione clinico-strumentale in grado di attestare, in base alle conoscenze scientifiche, il contagio stesso.

Al fine di tutelare i cosiddetti soggetti fragili, poi, l’articolo 83 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 ha introdotto la sorveglianza sanitaria eccezionale in azienda.

La Circolare del Ministero della Salute del 4 settembre 2020, n. 28877 ha chiarito come il concetto di fragilità debba essere individuato in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto. Pertanto, il parametro dell’età non può costituire, da solo, elemento sufficiente per definire uno stato di fragilità nelle fasce d’età lavorative.

La sorveglianza sanitaria consiste nella possibilità, per il medico competente, di identificare i soggetti con particolari situazioni di fragilità, tenendo conto, in particolare, dell’età e di eventuali patologie dei lavoratori.

Inoltre, ai lavoratori deve essere assicurata la possibilità di chiedere al datore di lavoro l’attivazione di adeguate misure di sorveglianza sanitaria, in ragione dell’esposizione al rischio di SARS-CoV-2, in presenza di patologie con scarso compenso clinico (es. malattie cardiovascolari, respiratorie, metaboliche).

Le richieste di visita devono essere implementate dalla documentazione medica relativa alla patologia diagnosticata, a supporto della valutazione del medico competente. Tuttavia, tale possibilità è riconosciuta ai lavoratori anche nelle ipotesi in cui i datori di lavoro non sono tenuti alla nomina del medico competente.

In questi casi il datore di lavoro potrà nominare un medico competente ovvero, su richiesta del lavoratore stesso, potrà inviare il lavoratore a visita presso enti pubblici e istituti specializzati di diritto pubblico, quali ad esempio Inail, aziende sanitarie locali, dipartimenti di medicina legale e di medicina del lavoro universitari.

Ai fini della valutazione della condizione di fragilità, il datore di lavoro dovrà fornire al medico incaricato della stessa:

  • una descrizione dettagliata della mansione cui è adibito il lavoratore;
  • una descrizione dettagliata della postazione/ambiente di lavoro in cui il lavoratore presta la propria attività;
  • le informazioni relative all’integrazione del DVR con riferimento alle misure di prevenzione adottate per far fronte a Covid-19.

All’esito della valutazione, il medico competente esprimerà il giudizio di idoneità, fornendo le indicazioni per l’adozione di soluzioni maggiormente cautelative nei confronti dei suddetti lavoratori. Un eventuale giudizio di inidoneità temporanea alla mansione sarà destinato solamente ai casi che non consentano soluzioni alternative.

La sorveglianza sanitaria eccezionale era stata introdotta dal D.L. 34/2020 fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale dovuto a Covid-19.

La Legge del 13 ottobre 2020, n. 126 (legge di conversione del D.L. 104/2020) ha disposto la proroga delle disposizioni di cui all’art. 83 del D.L. 34/2020 che resta, pertanto, in vigore fino al 31 dicembre 2020. A decorrere dal 5 novembre 2020 è di nuovo disponibile, per i datori di lavoro interessati, il servizio online Inail per l’inoltro delle richieste di visita medica per sorveglianza sanitaria eccezionale.

Francesco Geria – LaborTre Studio Associato