L’Agenzia delle entrate interviene per l’ennesima volta a far luce sulla detraibilità delle spese, in riferimento al c.d. Bonus Facciate, con la risposta 520 dello scorso 3 novembre. Vediamo quali sono i chiarimenti.
L’istante intende effettuare un intervento di isolamento della facciata esterna di un edificio di proprietà; chiede se possono risultare detraibili anche alcuni lavori aggiuntivi e precisamene:
- lo spostamento dei pluviali;
- la sostituzione dei davanzali e la sistemazione di alcune prese e punti luce esterni;
- lo spostamento delle tende da sole avvolgibili che ostacolano la posa del cappotto e dell’isolamento dello sporto di gronda;
- la sostituzione delle tende da sole per le quali non è possibile sostituire gli agganci presenti in origine.
L’Agenzia delle entrate, in risposta, richiama la Legge 160/2019, art.1 commi dal 219 al 223 che ha istituito e che disciplina il beneficio di cui trattasi soffermandosi sul caso in cui i lavori di rifacimento della facciata, se non sono di pura tinteggiatura o pulitura, debbano riguardare interventi che influiscono sotto il profilo termico e ricorda che tali interventi devono riguardare almeno il 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva e soddisfare i requisiti dettati dal Decreto del MISE del 26 giugno 2015 e quelli di cui alla tabella 2 dell’allegato B al decreto MISE dell’11 marzo 2008.
Richiama poi la propria Circolare 2/E/2020 e afferma anche che gli interventi in esame devono essere finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna ed eseguiti sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.
I lavori inoltre devono essere effettuati sull’involucro esterno visibile dell’edificio e sugli elementi della facciata che costituiscono esclusivamente la struttura opaca verticale. La detrazione, invece, non compete per i lavori effettuati sulle facciate interne, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo pubblico sulle strutture opache orizzontali o inclinate (ad esempio coperture, vetrate, portoni, cancelli).
Ritornando a quanto richiesto dall’istante l’Agenzia, tutto ciò premesso, concede la detrazione del c.d. Bonus facciate per tutte le spese elencate dal contribuente, in quanto accessorie e di completamento dell’intervento di isolamento delle facciate esterne nel suo insieme, i cui costi sono strettamente collegati alla realizzazione dell’intervento stesso.
Rita Martin – Centro Studi CGN