Gli immobili patrimonio posseduti dall’impresa, al pari di quelli strumentali, sono stati considerati dall’Agenzia delle entrate oggetto di fruizione della detrazione c.d. Bonus facciate.
La risposta dell’Agenzia, la 517 dello scorso 2 novembre, interviene su richiesta dell’istante che possiede un’impresa la quale annovera, tra le sue attività, anche quella di gestione di immobili. La medesima è proprietaria di alcuni immobili, tra cui un A/2 e un A/3, per i quali intende usufruire della detrazione c.d. Bonus facciate, prevista dall’art.1 c. 219-221 della Legge 160/2019.
La norma di riferimento prevede, ricordiamo, una nuova detrazione per gli interventi sulle facciate degli edifici – c.d. bonus facciate.
La detrazione viene fissata al 90% per:
- le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2020;
- gli interventi finalizzati al recupero o al restauro delle facciate esterne, relativamente alle strutture opache, ai balconi o a ornamenti e fregi;
- gli edifici ubicati in zona A o Bai sensi del D.M. 1444/1968.
Il DL 34/2020 all’art.121 ha previsto inoltre la possibilità di usufruire della cessione del credito e dello sconto in fattura anche per tale agevolazione con riferimento alle spese sostenute nel 2020 e nel 2021, anche per le rate residue di detrazione non fruite.
In risposta, l’Agenzia stessa cita la Circolare 2/E/2020 e specifica che tra i soggetti ammessi a fruire della detrazione vi sono anche quelli che conseguono reddito d’impresa.
Relativamente al profilo oggettivo afferma inoltre che la detrazione è ammessa a fronte del sostenimento delle spese relative ad interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna. Interventi realizzati su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali.
In considerazione quindi del fatto che l’indicazione dei beni oggetto dei lavori prescinde dalla loro classificazione, l’agevolazione deve ritenersi applicabile non solo agli immobili strumentali ma anche gli immobili patrimonio – sono beni patrimonio i beni che non sono né strumentali né merce, ma costituiscono un investimento per l’impresa (art. 90 del Tuir).
Ne consegue che all’istante l’Agenzia fornisce risposta positiva ritenendo che, in presenza degli altri presupposti previsti, possa beneficiare dell’agevolazione del c.d. Bonus facciate anche con riferimento agli immobili patrimonio, per la quota di competenza dei due appartamenti posseduti.
Rita Martin – Centro Studi CGN