Credito di imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione: i beneficiari che ne hanno fatto richiesta entro il 7 settembre scorso riceveranno un credito di imposta pari al 28,3% circa delle spese sostenute. Il bonus passa dal 9,38% al 28,3% per via dei nuovi fondi stanziati con la legge di conversione del Decreto Agosto. Si attende il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate di legittimazione della percentuale, che renderà effettivamente fruibile la misura di vantaggio.
Il credito d’imposta in commento è disciplinato dall’articolo 125 del D.L. n. 34/2020 ed è rivolto a:
- i soggetti esercenti attività d’impresa;
- gli esercenti arti e professioni;
- gli enti non commerciali.
Possono beneficiare del credito d’imposta anche i soggetti in regime forfetario e le imprese agricole. In sede di conversione in legge del DL 34/2020, il credito d’imposta è stato esteso anche alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale (ad esempio, affittacamere e bed&breakfast) a condizione che siano in possesso del codice identificativo (ex art. 13-quater co. 4 del DL 34/2019 convertito).
Per poter fruire del credito d’imposta è stato necessario inviare apposita istanza telematica con la quale si indicavano le spese di sanificazione sia le spese già sostenute fino al mese di agosto 2020, sia le spese che si prevedeva di sostenere dal mese di settembre fino al 31 dicembre 2020.
Con provvedimento n. 302831 dell’11 settembre, il direttore dell’Agenzia delle Entrate ha individuato la misura percentuale di fruibilità del credito, ottenuta dal rapporto tra 200 milioni di euro (stanziamento del D.L. n. 34/2020) e l’importo del credito d’imposta teorico sulle spese comunicate pari a 1.278.578.142 euro. La percentuale è stata del 15,64%. In pratica il tax credit effettivo è sceso dal 60% al 9,38% (15,64% del 60%). Con la legge di conversione del Decreto Agosto, l’incremento delle risorse disponibili porta la percentuale del credito di imposta effettivo a circa il 28% delle spese effettivamente sostenute (la metà circa del credito teorico del 60%).
Per poter fruire del bonus, l’Agenzia delle Entrate ha disposto il seguente codice tributo 6917 (risoluzione n. 52/E del 14 settembre 2020):
- “6917” denominato “CREDITO D’IMPOSTA SANIFICAZIONE E ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE – articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”.
Non risulta ancora aggiornato il cassetto fiscale dei beneficiari che riporta l’ammontare del credito determinato in ragione dei primi stanziamenti che ha portato alla percentuale del 15,64%. Si è in attesa del nuovo provvedimento con l’aggiornamento della percentuale di utilizzo (anche se si dispone di tutti i dati per poter procedere in autonomia).
L’ultimo aspetto da dirimere concerne la circostanza che la determinazione del credito d’imposta è stata effettuata assumendo l’ammontare complessivo delle spese di sanificazione 2020, sia quelle già sostenute che quelle da sostenere entro la fine dell’anno. Non è ancora stato chiarito come si deve procedere ai conguagli (in più on in meno) in caso di divergenza a consuntivo tra le spese effettivamente sostenute e quanto indicato nell’istanza telematica del 7 settembre scorso.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN