A partire dal 3 novembre 2020, e fino al 31 dicembre 2020, sarà possibile richiedere il Bonus Mobilità per l’acquisto di biciclette e monopattini elettrici; il bonus sarà utilizzabile sia come “sconto” sugli acquisti futuri che come “rimborso” sugli acquisti già effettuati a partire dal 4 maggio 2020.
Il Bonus Mobilità è un contributo volto a favorire l’acquisto di:
- biciclette (anche a pedalata assistita);
- veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica (ad es. monopattini, hoverboard e segway);
- utilizzo di servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture (servizi di “sharing mobility” quali scooter sharing e bike sharing).
Il valore del contributo è pari al 60% della spesa sostenuta, in misura non superiore a euro 500.
Possono beneficiare del Bonus Mobilità i soggetti (maggiorenni) che, a partire dal 4 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, acquistino i beni o usufruiscano dei servizi di cui sopra e che risiedano:
- nei capoluoghi di regione;
- nelle città metropolitane;
- nei capoluoghi di provincia;
- nei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti.
Il singolo soggetto può richiedere una sola volta il Bonus.
Potranno essere acquistati anche veicoli e biciclette usate, purché venga rilasciata fattura o altra documentazione commerciale valida ai fini fiscali. Non sono oggetto di bonus, invece, gli accessori (caschi, batterie, catene o lucchetti, telai, ruote e motori elettrici).
La richiesta del Bonus dovrà essere effettuata tramite specifica applicazione web, disponibile a partire dal 3 novembre 2020 (60° giorno dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto attuativo pubblicato il 14 agosto 2020) sul sito www.buonomobilita.it. Si ricorda che per accedere all’applicazione sarà necessario disporre delle credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).
Chi avrà acquistato un bene o servizio di mobilità previsto dal decreto fino al giorno prima dall’attivazione dell’applicazione web riceverà il rimborso con un bonifico, chi non l’avrà ancora fatto otterrà un “buono mobilità” da consegnare al negoziante, il quale sarà poi rimborsato dal Ministero. Le tempistiche e le modalità di richiesta del beneficio possono essere così riassunte.
- FASE 1. Per gli acquisti effettuati dal 4 maggio al 2 novembre 2020, il richiedente avrà diritto ad un rimborso. La richiesta dovrà essere presentata entro 60 giorni successivi al 2 novembre 2020 (entro il 3 gennaio 2021), allegando copia dei giustificativi di spesa, scontrino parlante o fattura, attestante l’acquisto. Si dovranno fornire anche le coordinate IBAN su cui verrà accreditato il buono.
- FASE 2. Per gli acquisti che saranno effettuati dal 3 novembre, sarà generato un voucher elettronico di spesa dotato di codice identificativo, da utilizzare presso i fornitori accreditati; il voucher dovrà essere utilizzato entro 30 giorni dalla relativa generazione, pena l’annullamento. In caso di annullamento dovrà essere richiesto un nuovo buono.
I fornitori dei beni e dei servizi di mobilità interessati ad aderire all’iniziativa devono accreditarsi sull’applicazione web, a cui si accede utilizzando le credenziali Entratel/Fisconline fornite dall’Agenzia delle Entrate. Ai fini della registrazione devono essere indicati i seguenti dati:
- partita IVA;
- codice ATECO dell’attività svolta;
- denominazione;
- luoghi dove viene svolta l’attività;
- tipologia di servizi offerti e di beni venduti;
- qualsiasi altra informazione necessaria a qualificarli come effettivi fornitori dei beni e dei servizi di mobilità ammissibili.
I soggetti accreditati sono inseriti in un apposito elenco, consultabile dai beneficiari accedendo al seguente link: https://www.buonomobilita.it/mobilita2020/#/doveUsareBuoni. L’avvenuto inserimento nell’elenco implica l’obbligo, da parte dei fornitori di beni e dei servizi di mobilità, di accettazione dei buoni.
Si ricorda, infine, che i “buoni mobilità” verranno emessi secondo l’ordine temporale di arrivo delle istanze, fino ad esaurimento delle risorse disponibili per l’anno 2020, e che né costituiranno reddito imponibile per il beneficiario né rileveranno ai fini del computo del valore dell’indicatore ISEE.
Sara Leon – Centro Studi CGN