Con la pubblicazione del D.M. 10.08.2020, come previsto dall’art. 26 D.L. 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”), il Ministero dell’economia e delle finanze ha stabilito i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione di un credito d’imposta per favorire il rafforzamento patrimoniale delle imprese di media dimensione.
Il legislatore, per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 ha previsto, tra le numerose misure a sostegno al lavoro e all’economia, un’agevolazione per i soci, siano essi persone fisiche o giuridiche, che effettuano conferimenti in denaro nel periodo tra il 20 maggio 2020 e il 31 dicembre 2020. La misura agevolativa consiste in un credito d’imposta in misura pari al 20% del conferimento effettuato a favore di società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata (anche semplificata) e società cooperative.
Procedendo nello specifico, l’agevolazione è riconosciuta alle società sopra elencate, con l’esclusione dei soggetti di cui all’art. 162-bis (intermediari finanziari e società di partecipazione), che:
- abbiano subito, a causa dell’emergenza COVID-19, nei mesi di marzo e aprile 2020 una riduzione complessiva dei ricavi di cui all’art. 85, comma 1, lettere a) e b), del Tuir rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente in misura non inferiore al 33%. Nel caso di società appartenenti ad un gruppo, occorre tenere conto dei ricavi su base consolidata (escludendo i ricavi infragruppo);
- abbiano deliberato tra il 20 maggio 2020 e il 31 dicembre 2020 un aumento di capitale a pagamento (sia che venga imputato a capitale sociale che a riserva sovrapprezzo azioni o quote), il quale dev’essere versato entro e non oltre il 31 dicembre 2020;
- al 31 dicembre non siano inquadrabili tra le c.d. “imprese in difficoltà” ai sensi del regolamento n. 651/2014, del regolamento n. 702/2014 e del regolamento n. 1388/20174;
- si trovino in una situazione di regolarità contributiva;
- si trovino in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente;
- non rientrino tra le società che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- non si trovino nelle condizioni ostative di cui all’articolo 67del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
Altresì è necessario che nei confronti degli amministratori, dei soci e del titolare effettivo non sia intervenuta condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell’evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto nei casi in cui sia stata applicata la pena accessoria di cui all’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
Oltre alle sopracitate cause ostative occorre poi tenere conto delle possibili cause di decadenza dall’agevolazione. Infatti la partecipazione derivante dal conferimento dev’essere posseduta fino al 31 dicembre 2023 e contestualmente prima di detto termine la società oggetto del conferimento in denaro non deve procedere a distribuire riserve, di qualsiasi tipo.
La decadenza dall’agevolazione comporta la restituzione del credito d’imposta oggetto di fruizione, unitamente agli interessi legali.
Si evidenza che, oltre al beneficio fiscale per i soci, l’art. 26 D.L. 34/2020 dispone anche una misura per la società patrimonializzata. Infatti viene previsto, a seguito dell’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020, un credito d’imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale di cui al comma 1, lettera c), e comunque nei limiti previsti dal comma 20.
Anche per quanto riguarda l’agevolazione spettante alla società patrimonializzata è previsto, pena la decadenza, il divieto di distribuire di qualsiasi tipo di riserva prima del 1° gennaio 2024.
Infine si evidenzia che entrambi i crediti d’imposta:
- sono utilizzabili a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell’investimento;
- non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.
Alban Badronja – Centro Studi CGN