A seguito della pubblicazione della Circolare n. 132 del 20 novembre 2020, l’Inps interviene nuovamente in materia di congedi Covid-19 per quarantena scolastica del figlio ovvero per sospensione dell’attività didattica in presenza, fornendo alcuni chiarimenti. Riportiamo qui di seguito brevemente le novità introdotte dall’Istituto.
La Circolare stabilisce che nelle ipotesi di fruizione del congedo da parte di un lavoratore dipendente per il figlio di età compresa tra i 14 e i 16 anni la domanda deve essere presentata solamente al datore di lavoro e non all’Inps. In questi casi, infatti, il genitore ha diritto di fruire del congedo senza il riconoscimento dell’indennità pari al 50% della retribuzione e della relativa contribuzione figurativa. Pertanto, non è necessario presentare domanda all’Istituto.
L’articolo 21-bis del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, introdotto con la Legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126, ha sancito la possibilità di fruire del congedo anche nei casi in cui il contagio sia avvenuto nell’ambito dello svolgimento di attività sportive di base o di attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati, nonché all’interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche, oltre alle ipotesi di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico, come previsto già dalla disposizione originaria di cui all’articolo 5 del Decreto Legge 8 settembre 2020, n. 111.
L’Inps precisa che il congedo per quarantena disposta dall’ASL territorialmente competente per contatto verificatosi nei luoghi sopra descritti, diversi dal plesso scolastico, può essere fruito solo a partire dal 14 ottobre 2020, data di entrata in vigore della Legge n. 126/2020.
Pertanto, anche a fronte di provvedimenti di quarantena disposti prima di tale data, i richiedenti potranno accedere al congedo di cui si tratta, con riconoscimento del relativo indennizzo, solo per i giorni di congedo fruiti a partire dal 14 ottobre 2020.
Inoltre, il medesimo articolo, come risulta modificato dal Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, ha introdotto la possibilità di fruire del congedo anche a seguito di sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio convivente minore di 14 anni.
L’Inps precisa in merito che la sospensione dell’attività didattica in presenza deve essere disposta con un provvedimento adottato a livello nazionale, regionale, provinciale, comunale ovvero dalle singole strutture scolastiche.
Il congedo per sospensione dell’attività didattica può essere fruito solo a partire dal 29 ottobre 2020, data di entrata in vigore del D.L. n. 137/2020. Pertanto, i genitori richiedenti potranno accedere a tale congedo con il riconoscimento della relativa indennità solamente per i giorni di congedo fruiti a partire dalla suddetta data.
La Circolare n. 132/2020 precisa inoltre che il congedo Covid-19 è compatibile con il contemporaneo svolgimento, da parte dell’altro genitore convivente con il figlio per il quale è richiesto il beneficio, della prestazione lavorativa in modalità agile per altro figlio in condizioni di disabilità grave riconosciuta ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Infine, in merito alle modalità di presentazione della domanda per la fruizione del congedo, l’Inps ha precisato che verranno fornite le relative indicazioni per la fruizione del congedo in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio convivente. La suddetta domanda potrà riguardare anche periodi di astensione antecedenti alla data di presentazione della stessa, ma comunque decorrenti dal 29 ottobre 2020.
Francesco Geria – LaborTre Studio Associato