Ecco per voi un riepilogo sul credito d’imposta, previsto dal Decreto Agosto, per gli investimenti pubblicitari, in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche, effettuati nel periodo che va dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020.
Il contratto di sponsorizzazione è un contratto bilaterale a prestazioni corrispettive, in base al quale un soggetto, lo sponsor, si obbliga ad una prestazione in denaro o in natura nei confronti di un altro soggetto, c.d. sponsorizzato, il quale a sua volta si obbliga a pubblicizzare e propagandare il prodotto, i servizi, il marchio e l’attività svolta dallo sponsor al fine di incentivarne l’immagine (R.M. 2/1016 del 5/11/1974 e R.M. 9/204 del 17/06/1992).
Proprio per l’esistenza di tale rapporto sinallagmatico, tali spese di sponsorizzazione sono state ricondotte nell’ambito delle spese di pubblicità, sia per la mancanza del carattere gratuito sia anche in considerazione della definizione di spesa di pubblicità fornita dalla circolare dell’agenzia delle Entrate n. 34/E/2009.
Ambito soggettivo
Viste la difficoltà affrontate nei mesi scorsi a causa dell’emergenza Covid-19 e dell’incertezza economica persistente, quest’anno il legislatore, con l’art. 81 del D.L. 104/2020 (c.d. Decreto “Agosto”), ha reso ancora più appetibili le sponsorizzazioni a favore di:
- leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche e paraolimpiche ovvero,
- società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e paraolimpici e che svolgono attività sportiva giovanile.
Dal 01/07/2020 al 31/12/2020, dunque, imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie (sponsorizzazioni incluse), a favore di tali soggetti del settore sportivo, potranno godere, in base all’articolo 81 citato, di un credito d’imposta pari al 50% degli investimenti effettuati.
Una novità importante interessa, dunque, i beneficiari del credito d’imposta: l’agevolazione, infatti, potrà essere goduta non solo dalle imprese ma anche dai lavoratori autonomi (avvocati o altri professionisti iscritti a casse private o all’Inps).
Caratteristiche dell’investimento
Per godere del credito d’imposta, l’investimento dovrà possedere le seguenti caratteristiche:
- l’importo complessivo non deve essere inferiore a 10 mila euro;
- deve essere rivolto a leghe e società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche (di cui sopra) con ricavi, relativi al periodo d’ imposta 2019, prodotti in Italia, almeno pari a 150 mila euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro.
Le società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche, destinatarie delle sponsorizzazioni, dovranno certificare di svolgere attività sportiva giovanile (art. 81 comma 4 del DL 140/2020).
Sono, invece, in ogni caso escluse, le sponsorizzazioni e le spese pubblicitarie effettuate nei confronti di soggetti che aderiscono al regime previsto dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398.
Caratteristiche del credito d’imposta
Il credito d’imposta spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con versamento bancario o postale oppure mediante altri sistemi di pagamento (previsti dall’articolo 23 del D.Lgs. n. 241/1997):
- carte di debito;
- carte di credito e prepagate;
- assegni bancari e circolari;
- altri sistemi di pagamento.
Il credito d’imposta è utilizzabile, previa istanza diretta al Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997.
Ad oggi, tuttavia, non è ancora stato istituito dall’Agenzia delle Entrate il relativo codice tributo per l’utilizzo del credito nel modello F24.
Il limite massimo fissato per l’agevolazione è pari a 90 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa per l’anno 2020.
Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle domande ammesse, l’art. 81, al comma 1 prevede che “si procede alla ripartizione tra i beneficiari in misura proporzionale al credito d’imposta spettante calcolato ai sensi del presente articolo, con un limite individuale per soggetto pari al 5 per cento del totale delle risorse annue”.
Tale nuova agevolazione è concessa nei limiti dei regolamenti (Ue) n. 1407/2013, n. 1408/2013, n. 717/2014 relativi all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis (art. 81 comma 3).
Restiamo in attesa del decreto attuativo con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri dovrà stabilire le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni contenute nell’articolo 81 D.L. 104/2020.
Michela Cancian – Centro Studi CGN