Il Decreto Risrori-bis allarga la platea dei soggetti che possono fruire della proroga della seconda rata degli acconti di imposta sui redditi e dell’IRAP già in vigore a seguito del Decreto Agosto. La rata che solitamente si versa entro il 30 novembre slitta al 30 aprile 2021 (il riferimento è ai soggetti cd solari) per altre categorie di contribuenti particolarmente colpiti dalla diffusione pandemica. Analizziamo le imposte oggetto di differimento, i soggetti che ne beneficiano e le condizioni per poterne beneficiare.
Dal punto di vista soggettivo, i destinatari della misura di favore sono i soggetti che si ritrovano nelle seguenti condizioni:
- svolgono attività economiche nell’ambito delle categorie per le quali risultano approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA);
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a euro 5.164.569.
È il caso di tener presente che l’agevolazione comprende anche le seguenti categorie:
- contribuenti che applicano il regime forfetario oppure dei cd minimi (ex L. n. 190/2014 – ex DL 98/2011) in quanto il collegamento con l’applicazione degli ISA è virtuale, nel senso che il riferimento è essenziale solo per l’individuazione delle categorie economiche;
- contribuenti che presentano altre cause di esclusione o di inapplicabilità degli ISA (es. inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell’attività, determinazione forfetaria del reddito, ecc.);
- contribuenti che partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti e devono dichiarare redditi “per trasparenza” (ex artt. 5, 115 e 116 del TUIR). Il coinvolgimento avviene per trascinamento trattandosi di soci di società di persone, collaboratori di imprese familiari, coniugi che gestiscono aziende coniugali, soci di associazioni tra artisti o professionisti, soci di società di capitali “trasparenti”.
Dal punto di vista oggettivo, la questione si presenta articolata, dovendo tener presente norme che si vanno stratificando con gli allegati che vengono sostituiti, complicandone l’applicazione. Esemplificando le norme che si sono succedute, la proroga spetta:
- a seguito di un calo fatturato (Decreto Agosto, art. 98 del D.L. 104/2020), vale a dire nel caso in cui, nel primo semestre dell’anno 2020, l’ammontare del fatturato o dei corrispettivi sia diminuito di almeno il 33% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente;
- non si tiene conto del calo del fatturato (Decreto Ristori-bis, art. 6 D.L. 149/2020) per quanto concerne i soggetti ISA richiamati che:
- esercitano una delle attività che sono state sospese o limitate a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, individuate nell’Allegato 1 del Decreto Ristori-bis che ha sostituito il vecchio allegato di cui al Decreto Ristori (D.L. 137/2020) nonché nell’Allegato 2 inserito nel medesimo Decreto Ristori-bis;
- hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nella cosiddetta “zona rossa” che si caratterizza per uno scenario di massima gravità nonché per un livello di rischio alto;
- non si tiene conto del calo del fatturato anche per gli esercenti attività di gestione di ristoranti nelle aree del territorio nazionale identificate come “zona arancione” caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto.
La combinazione dei codici Ateco con le zone territoriali a seconda della gravità della diffusione pandemica contiene discriminazioni di difficile comprensione. Basti pensare a quelle attività chiuse su tutto il territorio nazionale (per es. piscine, palestre, organizzazione di convegni di cui all’allegato 1 e 2), mentre il riferimento a non considerare il calo del fatturato si limita solo ai soggetti che organizzano attività di cui all’allegato 1 e 2 nelle zone rosse. Anche il riferimento ai soli esercenti attività di gestione di ristoranti nella zona arancione sembra il risultato di una mano frettolosa, posto che sullo stesso territorio di riferimento ci sono altre attività che risultano sospese (per esempio cinema e teatro).
Il versamento oggetto di differimento dal 30 novembre al 30 aprile 2021 riguarda le imposte rivenienti dalle dichiarazioni dei redditi, in particolare:
- la seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP;
- la rata inerente le imposte sostitutive quali la cedolare secca, le imposte dei regimi forfetario e di vantaggio;
- gli acconti riguardanti le addizionali (es. maggiorazione IRES per le società di comodo) delle imposte sui redditi;
- la rata delle imposte patrimoniali (IVIE e IVAFE), per le quali si applicano i medesimi criteri di versamento dell’acconto.
Con l’ultimo inciso la norma si preoccupa di avvisare che non si darà luogo a rimborsi nel caso di versamenti effettuati.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN