Il Decreto Rilancio ha introdotto il Fondo Nuove Competenze, istituito presso l’ANPAL (Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro), al fine di consentire la graduale ripresa dell’attività dopo l’emergenza epidemiologica e sostenere le imprese che decidono di investire nella formazione e nella riqualificazione personale dei lavoratori dipendenti.
Per gli anni 2020 e 2021 è prevista la possibilità, per i datori di lavoro privati, di stipulare accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa, attraverso i quali destinare parte dell’orario di lavoro a percorsi formativi per i lavoratori.
Gli oneri relativi alle ore di formazione, comprensivi dei relativi contributi previdenziali e assistenziali, sono a carico del Fondo Nuove Competenze.
I contratti collettivi devono essere sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali aziendali.
Tali accordi devono essere sottoscritti entro il 31 dicembre 2020 e devono prevedere:
- i progetti formativi;
- il numero dei lavoratori coinvolti nell’intervento;
- il numero di ore dell’orario di lavoro da destinare a percorsi per lo sviluppo delle competenze;
- e, nei casi di erogazione della formazione da parte dell’impresa, la dimostrazione del possesso dei requisiti tecnici, fisici e professionali di capacità formativa per lo svolgimento del progetto stesso.
Il limite massimo delle ore da destinare alla formazione dei lavoratori, previa rimodulazione dell’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa, è individuato in 250 ore per ciascun lavoratore.
Le attività di sviluppo delle competenze devono concludersi entro 90 giorni dalla data di approvazione della domanda da parte di ANPAL, fatti salvi i casi di domanda cumulativa effettuata dal fondo interprofessionale in cui il termine è fissato in 120 giorni.
Gli accordi collettivi devono inoltre specificare:
- i fabbisogni del datore di lavoro in termini di nuove o maggiori competenze, a causa delle mutate esigenze produttive ovvero organizzative dell’impresa;
- l’adeguamento necessario per qualificare e riqualificare il lavoratore in relazione ai fabbisogni individuati.
Le intese di cui si tratta possono poi prevedere lo sviluppo di competenze finalizzate ad incrementare l’occupabilità del lavoratore, anche al fine di promuovere processi di mobilità e ricollocazione in differenti realtà lavorative.
I datori di lavoro che hanno stipulato l’accordo di rimodulazione dell’orario di lavoro, nel rispetto delle condizioni di cui sopra, possono presentare istanza di contributo all’ANPAL, alla quale devono essere allegati l’intesa stipulata e il progetto per lo sviluppo delle competenze. Nelle ipotesi di gruppi societari, al fine di semplificare la procedura, l’istanza può essere presentata dalla capogruppo anche per conto delle società controllate al 100%.
L’ANPAL, entro 15 giorni dall’entrata in vigore del Decreto interministeriale, pubblicherà sul proprio sito istituzionale un avviso contenente le modalità e i termini di presentazione delle istanze e i requisiti per l’approvazione delle stesse.
L’Agenzia, sentito il parere della regione interessata dal progetto, valuta la conformità formale e sostanziale dell’istanza ai requisiti previsti dal decreto ministeriale.
La valutazione delle istanze di contributo avverrà secondo il criterio cronologico di presentazione delle stesse.
Il progetto per lo sviluppo delle competenze, allegato ad ogni istanza di contributo, deve individuare:
- gli obiettivi di apprendimento in termini di competenze;
- i soggetti destinatari;
- il soggetto erogatore;
- gli oneri, la durata e la modalità di svolgimento del percorso di apprendimento.
Inoltre, al fine di innalzare il livello di competenze dei lavoratori, il progetto dovrà evidenziare:
- le modalità di valorizzazione del patrimonio di competenze possedute dal lavoratore, anche attraverso servizi di individuazione o validazione delle competenze;
- le modalità di personalizzazione dei percorsi di apprendimento, sulla base della valutazione in ingresso, a partire dalla progettazione per competenze degli interventi coerente con gli standard professionali e di qualificazione definiti nell’ambito del Repertorio nazionale (articolo 8 del Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13);
- le modalità di messa in trasparenza e attestazione delle competenze acquisite in esito ai percorsi e dei soggetti incaricati della messa in trasparenza e attestazione, in conformità con le disposizioni definite ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 13/2013 di cui sopra.
Possono rivestire il ruolo di soggetti erogatori dei percorsi formativi:
- tutti gli enti accreditati a livello nazionale e regionale;
- altri soggetti, anche privati, che per statuto o istituzionalmente, sulla base di specifiche disposizioni legislative o regolamentari anche regionali, svolgono attività di formazione, ivi comprese le università statali e le non statali legalmente riconosciute, gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, i Centri per l’Istruzione per Adulti-CPIA, gli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.), i centri di ricerca accreditati dal Ministero dell’Istruzione, anche in forma organizzata in reti di partenariato territoriali o settoriali;
- l’impresa che ha presentato domanda di contributo, laddove sia previsto dall’accordo collettivo.
A seguito della verifica di conformità dell’istanza di contributo, l’ANPAL determina l’importo massimo riconoscibile al datore di lavoro, differenziando il costo delle ore di formazione dai relativi contributi previdenziali e assistenziali. Tale importo potrà, tuttavia, essere rideterminato in riduzione per cause di impossibilità sopravvenuta alla partecipazione agli interventi proposti, in fase di consuntivazione finale.
Il contributo verrà erogato dall’Inps, con cadenza trimestrale, nei limiti degli importi comunicati e riconosciuti da ANPAL. L’Agenzia, dopo aver trasferito ad Inps una somma a titolo di anticipazione provvederà ad erogare, con cadenza trimestrale, le risorse dovute all’Istituto. I rapporti tra i due Istituti sono regolati da un’apposita convenzione trasmessa anche alle Amministrazioni vigilanti.
Inoltre, l’ANPAL ha l’onere di monitorare le risorse finanziarie del Fondo ogni tre mesi e di comunicare gli esiti dello stesso a tutte le Amministrazioni interessate.
L’Agenzia, in qualità di soggetto responsabile dell’operazione nel suo complesso, svolge controlli di corrispondenza tra il contributo erogato e la quantificazione effettiva del costo del personale in apprendimento e comunica gli eventuali scostamenti. Qualora rilevi degli scostamenti tra le due somme, verrà attivato, con la collaborazione dell’Inps, il recupero delle somme indebitamente erogate.
Inizialmente il Governo aveva stanziato a favore del Fondo 230 milioni di euro per l’anno 2020. Con le modifiche introdotte dal Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, le risorse messe a disposizione risultano pari a 430 milioni di euro per il 2020 e a 300 milioni per il 2021.
Inoltre, possono partecipare al finanziamento del Fondo Nuove Competenze anche i Fondi Paritetici Interprofessionali, il Fondo per la formazione il sostegno al reddito dei lavoratori di cui all’articolo 12 del Decreto Legislativo10 settembre 2003, n. 276 e i Programmi Operativi Nazionali e Regionali del Fondo Sociale Europeo.
Francesco Geria – LaborTre Studio Associato