Il bonus affitto spetta anche per i canoni pagati in anticipo

Il bonus affitto è riconosciuto anche per i canoni pagati anticipatamente nel 2019 ma di competenza 2020. A chiarirlo è stata l’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 440 del 5 ottobre 2020.

Nel caso di specie, il contribuente istante, titolare di una attività a carattere stagionale svolta con contratto di affitto d’azienda sottoscritto nel mese di dicembre 2019, chiedeva di conoscere se i canoni di affitto sostenuti integralmente alla data di sottoscrizione del contratto costituissero spese agevolabili ai fini del credito d’imposta sugli affitti oppure no.

L’agenzia delle entrate ha risposto positivamente, supportando la sua risposta positiva con l’art. 28 del decreto rilancio (DL n.34/2020) e con la successiva Circolare n. 14/E del 6 giugno 2020.

Nello specifico, l’art. 28 del decreto rilancio stabilisce che il credito d’imposta sugli affitti è stabilito in misura percentuale (rispettivamente 60% e 30%) in relazione ai canoni:

  • di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole, di interesse turistico e professionali;
  • dei contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento delle attività di cui alla lettera a).

Il comma 5 di tale articolo, prevede che il credito d’imposta sia “commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio. Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d’imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente”.

La successiva Circolare n. 14/E del 6 giugno 2020 ha fornito poi il chiarimento che mancava e che ha portato, nel caso trattato, alla totale sintonia tra contribuente e amministrazione finanziaria. Infatti, tale documento, ha precisato che “nelle ipotesi in cui il canone relativo ai contratti qui in esame sia stato versato in via anticipata, sarà necessario individuare le rate relative ai mesi di fruizione del beneficio parametrandole alla durata complessiva del contratto”.

Pertanto, avendo il contribuente istante corrisposto integralmente il canone di locazione, comprensivo delle rate relative ai mesi di aprile/maggio/giugno 2020, nel mese di dicembre 2019, può fruire del credito d’imposta in esame secondo le modalità indicate nella Circolare n. 14/E.

Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
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