Il frontaliere svizzero ha libero accesso al Superbonus 110%

Il frontaliere svizzero che non paga le imposte in Italia può beneficiare del Superbonus 110% con la cessione del credito o lo sconto in fattura. A ribadirlo è stata l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 486 del 19 ottobre 2020.

Nel caso di specie, un frontaliere svizzero residente in un comune italiano rientrante nella fascia entro i 20 km dal confine elvetico, comproprietario di un immobile al 50% con la moglie a carico, chiedeva un chiarimento circa la possibilità di poter usufruire del Superbonus 110% optando per lo sconto in fattura o per la cessione del credito d’imposta. Dubbio legittimo sollevato dal contribuente istante, visto che, in virtù dell’articolo 1 dell’Accordo tra Italia e Svizzera del 3 ottobre 1974, la tassazione del suo reddito di lavoro dipendente avviene esclusivamente in Svizzera (Stato in cui svolge l’attività  lavorativa) e che per tale motivo, risultando esonerato dal presentare la dichiarazione dei redditi in Italia, non potrebbe sfruttare il credito d’imposta correlato agli interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico.

La risposta dell’Agenzia delle Entrate è positiva per l’istante. Infatti l’art. 121 del DL n. 34/2020 (decreto rilancio) ha stabilito che ai soggetti che sostengono spese per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, ivi inclusi quelli che accedono al cosiddetto “Superbonus 110%”, è concessa la possibilità di optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per lo sconto in fattura oppure per la cessione del credito. Inoltre, la Circolare n. 24/E del 2020 ha chiarito che la detrazione fiscale in commento riguarda tutti i contribuenti residenti e non residenti nel territorio dello Stato che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati, a patto che non si tratti di soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva ovvero che non potrebbero fruire della corrispondente detrazione in quanto l’imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta (come nel caso dei soggetti che rientrano nella cd. no tax area)”. Per costoro sono previste le due forme alternative di fruizione del bonus sopra citate.

Ne consegue che il frontaliere svizzero, titolare di un reddito fondiario in Italia (immobile al 50% con il coniuge a carico), potrà accedere al Superbonus e, in mancanza di una imposta lorda sulla quale operare la detrazione del 110%, potrà optare per la fruizione dell’agevolazione con lo sconto in fattura o con la cessione del credito.

Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
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