Il risanamento è possibile anche senza il placet del fisco

Con un emendamento al d.l. 125/2020, la Commissione Affari Costituzionali del Senato risolve l’annoso problema del (non) voto del fisco nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione dei debiti.

Alla conversione in legge del d.l. 125/2020, saranno immediatamente operative le norme che consentono al Tribunale l’omologazione dei piani che prevedono una proposta di transazione fiscale, anche in difetto del voto favorevole dell’Agenzia delle Entrate e dell’INPS.

Queste le condizioni affinché si applichi il cram down fiscale:

  • che il voto del fisco e degli enti previdenziali sia determinante al fine del raggiungimento delle maggioranze previste per l’omologazione di un piano di concordato preventivo (art. 160 legge fallimentare) ovvero di accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 182 bis legge fallimentare);
  • che sia dimostrata, nella relazione di attestazione redatta dal professionista indipendente, la maggior convenienza della proposta di risanamento, rispetto all’alternativa della liquidazione fallimentare.

L’importante disposizione licenziata dal Senato modificherà sin da subito la legge fallimentare (RD 267/1942), sebbene una virata in tal senso sarebbe stata attesa con l’entrata in vigore del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, prevista per il primo settembre 2021. Si compie, quindi, un passo effettivo a supporto delle imprese in crisi, giunto con un tempismo perfetto in relazione alla situazione di attuale emergenza congiunturale.

Si tratta di una svolta fondamentale, a mezzo della quale si potrà alleggerire notevolmente il peso in capo alle imprese in crisi, le quali avranno maggiori possibilità di accedere alla fase di esecuzione dei piani di risanamento e subiranno in misura minore l’onere delle complesse procedure che regolano il voto degli enti fiscali e previdenziali (DM 4 agosto 2009).

Assume un ruolo sempre più centrale, inoltre, il professionista attestatore, chiamato a rendere la sua asseverazione in ordine alla convenienza del risanamento rispetto all’alternativa fallimentare e al mantenimento di tale condizione anche in caso di degradazione al chirografo dei crediti tributari e contributivi.

Attendiamo, quindi, il provvedimento definitivo e le prime pronunce della giurisprudenza.

Mariangela Moretto – Centro Studi CGN