Indennità Covid-19 onnicomprensiva: la procedura è online!

L’INPS ha attivato la procedura online per la presentazione delle domande di indennità Covid-19 onnicomprensiva. Facciamo il punto sulla procedura e sui soggetti che possono richiedere l’indennità.

La misura di sostegno, introdotta dall’articolo 9 del decreto-legge 104/2020 (“Decreto Agosto”), prevede l’erogazione di una indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro nei confronti di alcune tipologie di lavoratori.

  1. Lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI.
  1. Lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI.
  1. Lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, appartenenti alle seguenti categorie:
    • lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
    • lavoratori intermittenti che hanno svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020;
    • lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
    • incaricati alle vendite a domicilio con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione separata alla data del 17 marzo 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

I lavoratori dipendenti e autonomi, alla data di presentazione della domanda, non devono essere né titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (diverso dal contratto intermittente) né titolari di pensione.

  1. Lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione.
  1. Lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno sette contributi giornalieri versati nel 2019, da cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.
  1. Lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati:
    • titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
    • titolarità nell’anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
    • assenza di titolarità di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

I soggetti che possono presentare la domanda di indennità Covid-19 onnicomprensiva sono i lavoratori che non hanno ancora presentato domanda per altre indennità Covid-19 o che hanno presentato domanda ma questa risulta “Respinta”.

È importante sottolineare che i soggetti che hanno già beneficiato di indennità Covid-19 (previste dai precedenti decreti “Rilancio” e “Cura Italia”) e che rientrano nelle suddette categorie di lavoratori, anche a seguito di riesame con esito positivo, non devono presentare domanda per l’indennità onnicomprensiva, in quanto quest’ultima verrà erogata direttamente dall’INPS.

Le pratiche per l’indennità onnicomprensiva possono essere inoltrate online dal portale INPS, accedendo al servizio dedicato attraverso SPID, CNS o CIE; la procedura online consente di:

    • inviare online la domanda (Invio domanda);
    • verificare lo stato della domanda (Esiti);
    • rinunciare alla domanda inviata in assenza dei requisiti richiesti (i soggetti iscritti ad una Cassa professionale devono richiedere l’Indennità Covid-19 direttamente alla propria Cassa e non tramite portale IINPS);
    • modificare la modalità di pagamento e rettificare l’IBAN (se lo status della domanda è “In attesa di esito”).

Al termine della procedura di compilazione e invio della domanda sarà necessario salvare o stampare la ricevuta contenente l’Identificativo della domanda e la data di presentazione, a riprova dell’inoltro.

Sara Leon – Centro Studi CGN