Reddito di Emergenza: due nuove mensilità in arrivo

A seguito del protrarsi dello stato di emergenza sanitaria dovuta al COVID-19, il governo, attraverso il Decreto Ristori, ha ampliato le mensilità relative al Reddito di Emergenza (di seguito REm). È prevista, infatti, l’erogazione di due mensilità aggiuntive rispetto alle precedenti, in particolare per i mesi di novembre e dicembre 2020.

Mensilità e tempi per richiederle

Ripercorriamo i vari decreti che hanno portato all’erogazione delle diverse mensilità REm.

Il Reddito di Emergenza è stato istituito con il Decreto Rilancio, art. 82, come forma di sostegno al reddito per i nuclei in particolari condizioni di disagio economico legate all’emergenza sanitaria relativa al COVID-19, introducendo l’erogazione di due mensilità (maggio e giugno o giugno e luglio a seconda della data di presentazione). Inizialmente la scadenza era fissata per fine giugno e la stessa è stata prorogata a fine luglio.

Successivamente, il Decreto Agosto ha riaperto la possibilità di richiedere una sola mensilità aggiuntiva entro il 15 ottobre 2020 presentando una nuova domanda da parte di tutti gli interessati.

Infine, il Decreto Ristori ha ulteriormente ampliato le mensilità del beneficio, dando la possibilità di ricevere/richiedere le mensilità aggiuntive di novembre e dicembre 2020 entro il 30 novembre 2020.

È opportuno sottolineare che nessuno dei decreti menzionati ha previsto la possibilità di percepire mensilità retroattive rispetto alla presentazione della domanda.

Esempio:

Riccardo ha i requisiti per accedere al REm per le due mensilità aggiuntive di novembre e dicembre 2020. Presenta domanda il 15 novembre 2020, gli verranno erogate, oltre a novembre e dicembre, anche le mensilità precedenti di giugno, luglio e ottobre? No, Riccardo, sulla base della data di presentazione della domanda, beneficerà solo di due mensilità, ossia novembre e dicembre 2020.

Mensilità novembre e dicembre 2020: nuova domanda per tutti?

Il Decreto Ristori prevede, all’art. 14, comma 1, che i già beneficiari del Reddito di Emergenza della mensilità introdotta dal decreto-legge n. 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126/2020, ovvero tutti coloro che hanno presentato la domanda per la mensilità aggiuntiva di ottobre (domanda entro il 15 ottobre 2020) e che ne hanno beneficiato, godranno del beneficio per altre due mensilità ossia anche per i mesi di novembre e dicembre 2020. Al comma 2, dell’art. 14, viene esplicitato che coloro che non rientrano nella casistica appena esposta e che rispettano i requisiti per accedere al beneficio possono presentare una nuova domanda entro il 30 novembre 2020 beneficiando solo delle due mensilità aggiuntive.

Esempio:

Leonardo ha beneficiato della mensilità di ottobre presentando domanda entro il 15 ottobre 2020. Per poter beneficiare delle due mensilità aggiuntive è necessario presentare una nuova domanda? No, Leonardo beneficerà automaticamente delle due mensilità aggiuntive senza dover presentare alcuna nuova domanda.

I requisiti di accesso sono variati?

Ci sono due importati novità relativamente al reddito familiare e alle incompatibilità.

Il nuovo decreto modifica, infatti, tra i requisiti di accesso al beneficio, il periodo da considerare per il calcolo del reddito familiare decretando il mese di settembre 2020 come parametro.

Novità anche per quanto riguarda le incompatibilità, in quanto si aggiunge, alle precedenti previste nel Decreto Rilancio e nel Decreto agosto, l’assenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono (o hanno percepito) l’indennità di cui all’ articolo 15 (Nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo) del decreto-legge n. 137 del 28 ottobre 2020.

Esempio:

Elena non ha mai presentato domanda REm in quanto non rispettava il requisito relativo al reddito familiare. La situazione reddituale però è variata nel mese di agosto e da settembre il suo reddito è pari a 0. Può presentare domanda REm per ricevere le mensilità di novembre e dicembre? Sì, in quanto il reddito familiare da considerare per ricevere le due mensilità aggiuntive è quello relativo al mese di settembre 2020.

Marica Isola – Centro Studi CGN