L’Inps ha fornito una serie di indicazioni in merito alla sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali disposta dal Decreto Ristori e dal Decreto Ristori-bis. Rimangono però ancora dei dubbi.
Il Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137 (Decreto Ristori), all’articolo 13, aveva introdotto la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e anche dei premi assicurativi Inail dovuti per la competenza del mese di novembre 2020 (con scadenza il 16 dicembre). Potevano beneficiare della sospensione i datori di lavoro privati appartenenti ai settori interessati dal DPCM del 24 ottobre 2020, che svolgono come attività prevalente una di quelle rientranti nei codici ATECO di cui all’allegato 1 del Decreto Legge citato.
Tuttavia, anche l’articolo 11 del Decreto Legge 9 novembre 2020, n. 149 (Decreto Ristori bis), ha introdotto la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali nei confronti di determinati datori di lavoro. La disposizione specifica che la sospensione opera con riferimento ai versamenti contributivi dovuti nel mese di novembre (con scadenza il 16 novembre), nei confronti dei datori di lavoro privati appartenenti ai settori individuati dall’allegato 1 di cui al D.L. n. 149/2020. Quest’ultimo allegato ha ampliato la platea dei datori di lavoro che possono accedere al beneficio rispetto all’allegato cui si riferiva l’articolo 13 del Decreto Ristori.
Inoltre, la medesima sospensione è prevista anche a favore dei datori di lavoro privati con unità produttive od operative situate nelle cosiddette zone rosse, individuate con Ordinanze del Ministero della Salute, appartenenti ai settori individuati nell’allegato 2 del Decreto Ristori bis.
Infine, l’articolo 11, a differenza del Decreto Ristori, ha espressamente escluso la sospensione del versamento dei premi assicurativi Inail, che restano pertanto dovuti.
Il mancato coordinamento tra i due articoli sopra citati ha creato non pochi problemi interpretativi. Innanzitutto, ci si è chiesti quali dovessero essere i contributi sospesi; se quelli di competenza del mese di novembre (riferiti al mese di novembre, con scadenza il 16 dicembre 2020) ovvero i contributi dovuti nel mese di novembre (riferiti ad ottobre 2020, con scadenza il 16 novembre).
Altra questione interpretativa si è posta con riferimento a quali datori di lavoro potessero accedere ai benefici sopra ricordati.
In materia, è intervenuto l’Inps con propria Circolare del 13 novembre 2020, n. 129, che sostituisce la Circolare n. 128 pubblicata il giorno prima, fornendo nuove indicazioni operative.
La Circolare n. 129/2020 chiarisce che la sospensione del versamento dei contributi di cui all’articolo 13 del D.L. n. 137/2020 è riferita ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali in scadenza nel mese di novembre 2020, comprese le rate relative ai debiti in fase amministrativa concesse dall’Inps in scadenza nel medesimo mese e che detta sospensione non opera con riferimento ai premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti all’Inail.
Inoltre, la sospensione di cui si tratta non opera con riferimento alla terza rata in scadenza nel mese di novembre riferita alla rateizzazione:
- di cui agli articoli 126 e 127 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 (proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi);
- di cui all’articolo 97 del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126 (rateizzazione dei versamenti sospesi);
- dei versamenti sospesi ai sensi dei Decreti Legge del 2 marzo 2020, n. 9, del 17 marzo 2020, n. 18 (convertito in Legge 24 aprile 2020, n.27), dell’8 aprile 2020, n. 23 (convertito in Legge 5 giugno 2020, n. 40) (artigiani e commercianti) e del D.L. n. 34/2020 convertito in L. n. 77/2020.
L’Istituto ha poi chiarito che la sospensione contributiva si applica anche alle quote di TFR da versare al Fondo di Tesoreria in quanto si tratta si contribuzione previdenziale equiparata, ai fini dell’accertamento e della riscossione, a quella obbligatoria dovuta a carico del datore di lavoro (cfr. Messaggio Inps del 1° ottobre 2007, n. 23735).
La sospensione opera anche per la quota contributiva a carico del lavoratore dipendente (in merito l’Inps rinvia a quanto già indicato nel paragrafo 3 della Circolare del 9 aprile 2020, n. 52).
Sono destinatari della sospensione del versamento contributivo, come sopra precisato, i datori di lavoro privati:
- la cui sede operativa è situata nel territorio dello Stato e che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO di cui all’allegato 1 del D.L. n. 149/2020;
- la cui unità produttiva od operativa è ubicata in una delle cosiddette zone rosse, individuate con Ordinanze del Ministero della Salute del 4 novembre e del 10 novembre 2020 (Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e Provincia autonoma di Bolzano), e che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO di cui all’allegato 2 del D.L. n. 149/2020.
La Circolare precisa poi che l’eventuale variazione della collocazione delle Regioni e delle Province autonome da una zona all’altra (gialla, arancione, rossa), nel corso del mese di novembre, non ha effetti per l’applicazione della sospensione contributiva di cui si tratta.
Pertanto, sarebbero necessari ulteriori chiarimenti con riferimento alle Regioni Toscana, Campania divenute zone rosse a partire dal 15 novembre 2020. Stando all’interpretazione letterale della disposizione di cui sopra, i datori di lavoro privati con unità produttiva nel territorio di una delle suddette regioni, non potrebbero usufruire del beneficio della sospensione in quanto il territorio della regione è divenuto zona rossa dopo la pubblicazione della Circolare di cui si tratta.
In materia, è intervenuto l’Inps con proprio Messaggio del 20 novembre 2020, n. 4361, prevedendo espressamente che sono da considerare sospesi dal versamento dei contributi previdenziali in scadenza il 16 novembre 2020 anche i datori di lavoro con unità produttive situate in Toscana ovvero in Campania.
Ciò, in ragione del fatto che l’Ordinanza del Ministero della Salute, con la quale anche le suddette Regioni sono state individuate come zone rosse, è stata firmata in data antecedente il 16 novembre (termine previsto per il versamento dei contributi previdenziali relativi al mese di ottobre 2020).
L’Istituto ha poi precisato che tali datori di lavoro, nel caso in cui avessero già versato i contributi, potranno utilizzare un credito equivalente alla maggior somma versata rispetto al saldo della denuncia trasmessa, in compensazione legale con altre partite o nelle denunce successive, previa presentazione dell’istanza in via telematica della “Dichiarazione Compensazione”.
Scaduto il termine del 16 novembre, si conferma quanto stabilito dalla Circolare n. 129/2020. Pertanto, l’eventuale ulteriore variazione, nel corso del mese di novembre 2020, della collocazione delle Regioni e delle Province autonome rispetto alle cosiddette zone gialle, arancioni e rosse non avrà effetti riguardo all’applicazione della sospensione contributiva relativa ai contributi di competenza del mese di ottobre 2020.
Nel caso in cui ulteriori territori, nel mese di novembre, dovessero essere ricompresi nelle zone rosse, è prevista la possibilità, per i datori di lavoro con unità produttive od operative situate in tali territori, di sospendere il versamento delle rate non ancora scadute nel mese di novembre 2020 relative alle rateazioni dei debiti in fase amministrativa concesse dall’Inps.
Inoltre, il beneficio della sospensione è attribuito in coerenza con la normativa europea in materia di aiuti di Stato.
I dati identificativi dei soggetti che si avvalgono della sospensione verranno comunicati all’Inps dall’Agenzia delle Entrate in modo tale da poter verificare e consentire il corretto riconoscimento ai destinatari del provvedimento di sospensione.
Alle posizioni contributive relative alle aziende interessate dalla sospensione verrà attribuito in automatico il codice di autorizzazione “4X” a cura della Direzione generale e potrà essere visualizzato sul Cassetto previdenziale aziende.
Nelle ipotesi in cui all’azienda, pur rientrando nell’ambito di applicazione della norma, non venga assegnato il codice di autorizzazione, la stessa potrà inoltrare richiesta di attribuzione del codice di autorizzazione “4X” tramite i canali in uso.
Ai fini della corretta compilazione del flusso UniEmens, per il periodo di paga di ottobre 2020, le aziende che intendono fruire della sospensione dovranno inserire il nuovo codice “N974” nell’elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>,<CausaleACredito> e l’importo corrispondente ai contributi sospesi in <SommeACredito>.
L’Istituto stabilisce poi che l’importo dei contributi a credito non può eccedere l’ammontare dei contributi dovuti al netto delle quote associative.
Il versamento dei contributi sospesi, compreso quello relativo alla quota a carico dei lavoratori, dovrà essere effettuato in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 ovvero mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio del pagamento mediante rate.
Inoltre, le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza ricade nel mese di novembre 2020, per i soggetti interessati dalla sospensione, dovranno essere versate, in unica soluzione, entro il 16 marzo2021.
Infine, si precisa che non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali già versati.
Anche a seguito dell’intervento dell’Inps permangono alcuni dubbi in merito alla sospensione di cui si è detto sopra.
La Circolare prevede infatti che non siano sospesi i versamenti in scadenza al 16 novembre relativi alla rateazione di cui ai commi da 1 a 5 dell’articolo 18 del D.L. n. 23/2020 attinente i contributi alla gestione Artigiani e Commercianti (Messaggio Inps del 20 luglio 2020, n. 2871 paragrafo2.2) e con riferimento alla gestione Artigiani e Commercianti non sembrano sospesi neppure i versamenti relativi alla terza rata ordinaria in scadenza il 16 novembre 2020.
Infine, rimane anche il dubbio in merito alla possibile sospensione dei versamenti dei contributi dovuti da committenti relativamente ai compensi erogati ai lavoratori subordinati: difatti la norma cita esclusivamente “i datori di lavoro” e pertanto sarebbero necessari ulteriori chiarimenti in merito.
Francesco Geria – LaborTre Studio Associato