Dall’Agenzia delle entrate arriva il chiarimento definitivo sulla detraibilità delle spese tracciabili: non rileva l’intestazione del conto corrente, ma l’effettivo sostenimento della spesa.
Com’è noto, a seguito dell’introduzione della Legge di bilancio per il 2020 (art. 1, commi 679 e 680, L. n. 160/2019), le spese pagate in contanti dopo il 1° gennaio 2020 non potranno beneficiare delle detrazioni fiscali del 19%. Il risparmio fiscale è, quindi, consentito solo se il pagamento è avvenuto mediante mezzi tracciabili.
Per quanto attiene le spese sanitarie, vige l’eccezione per le spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici e quelle per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al SSN, che continuano ad essere considerate detraibili seppur pagate in contanti.
Per tutte le altre spese previste dalla citata disposizione di legge, invece, i contribuenti, per poter beneficiare della detrazione IRPEF del 19% sugli oneri indicati all’art. 15 del TUIR e in altre disposizioni normative, possono utilizzare:
- bonifico bancario o postale;
- altri sistemi tracciabili come previsto dall’ 23 del D.Lgs. 241/97 (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).
Con la Risposta all’interpello n. 180, l’Agenzia delle entrate aveva escluso la possibilità di estendere l’agevolazione anche alle spese pagate con altri innovativi metodi di pagamento, come meglio esplicato nel precedente articolo “Obbligo di tracciabilità per spese detraibili: ultime novità”.
Molti i dubbi non risolti in merito ai soggetti intestatari del conto al quale faceva capo il pagamento, così come quelli relativi ai documenti da esibire in relazione all’effettivo sostenimento della spesa.
In tal senso, una prima apertura si è avuta con la Risposta all’interpello n. 431 del 2 ottobre: la spesa è detraibile dal soggetto al quale risulta intestato il documento di spesa, purché sia assicurata la corrispondenza tra la spesa detraibile per il contribuente ed il pagamento effettuato da un altro soggetto.
L’Amministrazione finanziaria introduceva così una sorta di “presunzione di sostenimento” in capo all’intestatario del documento di spesa nel caso in cui il pagamento provenga da un conto cointestato con quest’ultimo, a prescindere da chi sia il titolare effettivo della carta di pagamento.
L’incognita, a questo punto, rimaneva sui pagamenti provenienti da conti facenti capo a soggetti terzi e non cointestati con il dichiarante.
La delucidazione definitiva giunge con la Risposta all’interpello n. 484 del 19 ottobre 2020: “si ritiene che il contribuente istante possa utilizzare la carta bancomat intestata al figlio per pagare le spese detraibili a lei riferite, per le quali sussiste l’obbligo di tracciabilità, senza perdere il diritto alla detrazione, purché tale onere sia effettivamente sostenuto dal soggetto intestatario il documento di spesa, circostanza nel caso di specie, supportata dalla dichiarazione dell’Istante che riferisce di aver rimborsato in contanti la spesa sostenuta al figlio.”
L’Amministrazione finanziaria chiarisce che il nuovo obbligo di tracciabilità delle spese “non modifica in alcun modo, ponendo ulteriori vincoli, i presupposti stabiliti dall’articolo 15 del TUIR o dalle altre norme fiscali ai fini della detraibilità degli oneri quale, in particolare, l’effettivo sostenimento degli stessi”.
Pertanto, detraibilità sì, se il documento di spesa è intestato al dichiarante e purché la spesa sia rimasta effettivamente a suo carico.
Questa affermazione è sempre valida, a chiunque faccia capo il pagamento tracciabile risultante dall’eventuale estratto conto esibito al CAF al fine di dimostrare il metodo di pagamento, “non rilevando l’esecutore materiale del pagamento”.
A tal proposito, l’Amministrazione finanziaria ribadisce che sotto il profilo degli obblighi di produzione documentale da parte del contribuente al CAF o al professionista abilitato e di conservazione, per la successiva produzione all’Amministrazione finanziaria, il contribuente può dimostrare l’utilizzo del metodo di pagamento tracciabile mediante “l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme”.
Pertanto, non è necessario esibire ricevuta bancomat, estratto conto, copia del bollettino postale o del MAV nel caso in cui il metodo di pagamento sia stato annotato sul documento di spesa da chi effettua la prestazione o il servizio. Tuttavia, stante quanto precisato poc’anzi, qualora dovesse rendersi necessario esibire al CAF uno di tali documenti al fine di dimostrare l’utilizzo del metodo tracciabile e dallo stesso dovesse emergere l’intestazione del conto ad un soggetto terzo, la detraibilità della spesa non ne verrebbe compromessa.
Marianna Mazzucco – Centro Studi CGN