In molti casi le regole sono semplici, in altri in un po’ meno; in riferimento al Superbonus 110% sono intervenuti Agenzia entrate, MEF e Enea per rispondere ad alcune delle domande più frequenti. Ecco per voi una sintesi.
In caso di decesso del soggetto che usufruisce del Superbonus le quote residue come sono trattate? E in caso di cessione dell’immobile?
La normativa a cui far riferimento è l’art. 16-bis del Tuir, pertanto:
- in caso di decesso del soggetto che fruisce del beneficio fiscale, le quote residue si trasferiscono per intero all’erede che ha la materiale e diretta disponibilità dell’immobile al 31 dicembre dell’anno del decesso;
- in caso di cessione per vendita o donazione dell’immobile oggetto degli interventi, la detrazione non utilizzata viene trasferita per i rimanenti periodi all’acquirente dell’immobile, salvo diverso accordo tra le parti.
Oltre alle spese relative agli interventi ammessi al beneficio, quali sono le altre spese ammesse?
Possono usufruire del Superbonus 110% anche le seguenti spese, sempre nel limite previsto per ciascuna tipologia di intervento:
- quelle sostenute per l’acquisto dei materiali e il costo per la realizzazione degli interventi;
- tutte quelle professionali inerenti il Superbonus, comprese quelle di progettazione;
- quelle relative al rilascio del visto di conformità;
- quelle relative al rilascio delle asseverazioni;
- quella relativa alla parcella dell’amministratore di condominio, qualora sia nominato responsabile dei lavori, sempre che sia fatturata come committente e responsabile dei lavori.
Sono proprietario di un immobile di categoria C/2; al termine dei lavori l’immobile diviene di categoria A/3: ho diritto all’agevolazione in esame?
La risposta è affermativa. È possibile usufruire del Superbonus, sempre che nel titolo amministrativo che autorizza i lavori sia indicato chiaramente che l’immobile diverrà abitativo e che non si tratta di nuova costruzione.
Qual è la modalità di pagamento delle spese per poter usufruire del Superbonus?
Per i soggetti persone fisiche che operano al di fuori delle attività d’impresa, arti o professioni, il pagamento deve avvenire a mezzo bonifico bancario o postale, dal quale risultino:
- la causale del versamento;
- il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
- il numero di partita Iva o il C.F. del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico.
Su tali pagamenti le banche e gli altri istituti effettuano la ritenuta a titolo di acconto dell’8%; possono quindi essere utilizzati i bonifici già in uso previsti per il recupero del patrimonio edilizio, così come affermato dalla Circolare 24/2020. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche il pagamento può avvenire anche con assegno o bonifico ordinario.
Per fruire dell’agevolazione Superbonus ho l’obbligo di conservare i documenti?
I documenti che è obbligatorio conservare sono:
- fatture/ricevute fiscali relative alle spese effettuate;
- bonifico dedicato, per le sole persone fisiche;
- altri documenti che attestino il sostenimento della spesa, per i soggetti che operano in attività di impresa, arte o professione e per i soggetti diversi dalle persone fisiche;
- eventuale dichiarazione del proprietario che autorizza il detentore dell’immobile all’esecuzione dei lavori;
- eventuale copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese o, in alternativa, certificazione dell’amministratore di condominio, in caso di interventi su parti comuni condominiali;
- copia dell’asseverazione trasmessa all’Enea ovvero copia dell’asseverazione depositata allo Sportello Unico comunale;
- eventuale APE predisposta prima dell’inizio lavori e dopo la fine degli stessi.
Rita Martin – Centro Studi CGN