Come noto, la Legge 160 del 27 dicembre 2019 (legge di Bilancio 2020) introduce già dal 2020 l’obbligo per i contribuenti di pagare con strumenti tracciabili le spese sanitarie sostenute nell’anno per poter beneficiare della detrazione fiscale del 19% nella dichiarazione dei redditi.
Con un richiamo all’articolo 23 del D.Lgs n. 241 del 1997 che disciplina i metodi di esecuzione dei pagamenti, la Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 dispone dunque che le spese mediche da detrarre nella dichiarazione dei redditi debbano essere pagate con carte di debito e carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari o altri strumenti di pagamento tracciabili (pagamenti elettronici, etc…).
A proposito di “strumenti di pagamento tracciabili”, l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 180/2020 seguendo l’orientamento di quanto già precisato con la Risoluzione n. 108/E del 3 dicembre 2014 chiarisce che per “altri sistemi di pagamento tracciabili” si intendono quelli che garantiscono la tracciabilità e l’identificazione del suo autore al fine di permettere efficaci controlli da parte dell’Amministrazione Finanziaria.
Pertanto, i contribuenti interessati a fruire della detrazione fiscale del 19% spettante per le spese mediche sostenute devono effettuare il pagamento delle spese con uno strumento di pagamento tracciabile tra quelli sopra indicati e conservare (ed esibire in caso di richiesta) copia del documento fiscale (fattura o ricevuta) e copia del pagamento.
L’obbligo di pagamento con mezzi tracciabili non riguarda tutte le spese sanitarie. L’obbligo non sussiste per le spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici e per le prestazioni rese da strutture pubbliche o private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale (comma 680 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160).
Recentemente, con il provvedimento n. 329676/2020 del 16 ottobre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito anche che a decorrere dall’anno d’imposta 2020, i dati delle spese sanitarie e veterinarie forniti all’Agenzia delle Entrate dal Sistema Tessera Sanitaria sono esclusivamente quelli relativi alle spese sostenute con le modalità di cui all’articolo 1, comma 679 della Legge 160 del 2019, ossia con versamento bancario o postale o effettuate mediante altri strumenti di pagamento.
Tutte le strutture e le figure professionali che erogano prestazioni sanitarie (già dall’anno 2016) hanno infatti l’obbligo di inviare i dati contenuti nelle fatture emesse nei confronti dei propri pazienti al Sistema Tessera Sanitaria. L’obiettivo è quello di mettere a disposizione dell’Agenzia delle Entrate le informazioni che riguardano le spese sanitarie sostenute dai contribuenti nel corso dell’anno, per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata.
I soggetti obbligati alla trasmissione telematica dei dati di spesa sanitaria e veterinaria sono le strutture sanitarie accreditate al Servizio Sanitario Nazionale, autorizzate e non accreditate e quelle appartenenti alla Sanità militare, le farmacie e le parafarmacie, i medici chirurghi e odontoiatri e i professionisti sanitari.
Sempre il 16 ottobre con il provvedimento n. 329652/2020, l’Agenzia delle Entrate stabilisce che anche le altre comunicazioni da trasmettere all’Anagrafe tributaria, riguardanti gli altri oneri detraibili diversi dalle spese mediche e veterinarie (interessi passivi, assicurazioni sulla vita, etc…), dovranno contenere solamente gli oneri per i quali il pagamento sia stato sostenuto con mezzi tracciabili.
Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN
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