In una risposta data dall’Agenzia delle entrate lo scorso 23 novembre sono state ammesse in detrazione le spese di acquisto mobili ed elettrodomestici in riferimento al caso di acquisto di case antisismiche, anche oggetto di Sismabonus 110%.
L’Agenzia delle Entrate nella Risposta 558 del 23 novembre scorso, a proposito dell’applicabilità del Sismabonus ovvero del Simabonus al 110% – in base all’art.119 del D.L. 34/2020 – si esprime in riferimento ad alcune interrogazioni poste da una società di costruzione di immobili civili.
È innanzitutto da ricordare che il Sismabonus è riconosciuto agli acquirenti di unità immobiliari oggetto di interventi edilizi antisismici effettuati, tramite demolizione e ricostruzione di interi fabbricati, anche con variazione volumetrica ove consentita, da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che provvedano, entro 18 mesi dalla fine lavori all’alienazione dell’immobile.
Nella citata risposta l’Agenzia chiarisce che anche nell’ipotesi di acquisto di abitazioni antisismiche, agevolate con il Sismabonus 110%, il nuovo proprietario ha la possibilità di usufruire della detrazione per il c.d. bonus mobili.
Questo perché, spiega l’Agenzia, la detrazione Sismabonus 110% ha origine dalla disciplina della detrazione sulle ristrutturazioni edilizie, che ne costituisce la disciplina generale di riferimento (art.16-bis del Tuir) e che consente tale tipologia di detrazione.
L’istante, che acquista un fabbricato in zona sismica e che, dopo la demolizione, intende ricostruire un contesto condominiale composto da 6 villette a schiera, sfruttando la cubatura del lotto e le previsioni urbanistiche, pone specifiche domande, tra le quali la possibilità di usufruire della detrazione del c.d. bonus mobili, che come abbiamo già detto riceve esito affermativo.
L’Agenzia delle Entrate in risposta, afferma inoltre che, ai fini del Sismabonus “normale” o al 110%
- in caso di acquisto congiunto di un’abitazione e di una pertinenza, il limite massimo di spesa deve essere 96.000 euro, unitariamente considerato, riferito sia all’immobile principale, sia alla pertinenza, anche se accatastati separatamente;
- il preventivo interventodi demolizione e ricostruzione dell’edificio può comportare un aumento di volumetria rispetto all’edificio preesistente, sempreché le disposizioni normative urbanistiche in vigore permettano tale variazione;
- è necessario che il rogito siastipulato entro il 31 dicembre 2021. Pertanto il termine ultimo per la cessione dell’immobile da parte dell’impresa di costruzione (18 mesi dalla fine dei lavori) deve essere ricompreso all’interno dell’arco temporale di vigenza del beneficio (31 dicembre 2021). A tale data gli immobili devono avere tutte le caratteristiche idonee per essere commercializzati, compreso il cd. “collaudo statico”.
Rita Martin – Centro Studi CGN