Il Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137 ha introdotto ulteriori disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale con causale Covid-19.
In particolare, l’articolo 12 del Decreto Ristori ha previsto la possibilità per i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19, di presentare domanda di concessione di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga di cui agli articoli da 19 a 22 quinquies del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di 6 settimane.
Le 6 settimane di trattamento di cui sopra devono essere collocate nel periodo compreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021 e, con riferimento a tale periodo, costituiscono la durata massima di trattamenti di integrazione salariale con causale Covid-19 che possono essere richiesti.
I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020 sono da imputare, ove autorizzati, alle 6 settimane di cui si tratta.
Gli ammortizzatori sociali sono riconosciuti:
- ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato l’ulteriore periodo di 9 settimane di cui al D.L. n. 104/2020, decorso il periodo autorizzato;
- ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dalla chiusura ovvero limitazione delle attività economiche e produttive come disposta dal DPCM del 24 ottobre 2020, come da ultimo sostituito dal DPCM del 3 dicembre 2020.
I datori che presentano domanda di integrazione salariale sono tenuti a versare un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del primo semestre del 2019, pari:
- al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%;
- al 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.
Il contributo non è invece dovuto dai datori di lavoro:
- che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20%;
- che hanno avviato l’attività di impresa successivamente al 1°gennaio 2019;
- appartenenti ai settori interessati dal DPCM del 24 ottobre 2020, come da ultimo sostituito dal DPCM del 3 dicembre 2020, che ha disposto la chiusura o limitazione di determinate attività economiche e produttive al fine di fronteggiare l’emergenza epidemiologica.
L’Inps, con propria Circolare 7 dicembre 2020, n. 139, è intervenuto in materia fornendo indicazioni in riferimento ai trattamenti di integrazione salariale ex Decreto Ristori.
Innanzitutto l’Istituto chiarisce che la nuova disciplina di cui al D.L. n. 137/2020 debba essere coordinata con la precedente normativa in materia di ammortizzatori sociali per il periodo compreso tra il 13 luglio e il 31 dicembre 2020 (9+9 settimane) introdotta dal cosiddetto Decreto Agosto.
Pertanto, i datori di lavoro ai quali sia stato interamente autorizzato il periodo di 18 settimane potranno richiedere l’ulteriore periodo di 6 settimane.
Tuttavia, nel caso in cui un’azienda abbia ancora a disposizione alcune settimane delle ulteriori 9 di cui al D.L. n. 104/2020, le settimane fruite a partire dal 16 novembre si sovrappongono alle nuove 6 settimane introdotte dal D.L. n. 137/2020. In tal modo verranno esaurite le ulteriori 9 settimane del Decreto Agosto e contemporaneamente anche il periodo corrispondente alle nuove 6 settimane del Decreto Ristori.
Ai sensi di quanto previsto dal Decreto Legge 9 novembre 2020, n. 149, i trattamenti di integrazione salariale previsti dal Decreto Ristori si applicano anche nei confronti di lavoratori che risultano alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione al 9 novembre 2020.
Successivamente, il Decreto Legge 30 novembre 2020, n. 157 ha previsto che anche i trattamenti di cui al D.L. n. 104/2020 possono trovare applicazione nei confronti dei lavoratori che risultano alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione al 9 novembre 2020, purché la trasmissione delle domande relative ai predetti trattamenti avvenga entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione ovvero di riduzione dell’attività lavorativa.
Le domande per la fruizione dei trattamenti di cui si tratta con la nuova causale “COVID-19 DL 137” devono essere inoltrate all’Inps entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, a pena di decadenza. Inoltre, il Decreto Ristori aveva stabilito il termine di decadenza per la presentazione delle domande di cui sopra in data 30 novembre 2020 per la fase di prima applicazione (fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto stesso).
Tuttavia, l’Inps con il Messaggio 27 novembre 2020, n. 4484 ha prorogato il termine di decadenza previsto in fase di prima applicazione al 31 dicembre 2020.
La Circolare Inps n. 139/2020 rinvia a quanto già previsto dalla Circolare 30 settembre 2020, n. 115 con riferimento alle caratteristiche e alla regolamentazione dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria, cassa integrazione in deroga e di assegno ordinario.
In merito alla modalità di pagamento della prestazione il datore di lavoro:
- può anticipare le prestazioni e conguagliare i rispettivi importi successivamente;
- può chiedere il pagamento diretto da parte dell’Inps, con possibile anticipo del 40%.
Nell’ipotesi di pagamento diretto con anticipo del 40%, la presentazione della domanda di CIGO, CIGD ovvero di ASO deve avvenire entro 15 giorni dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. L’Inps autorizza le richieste di anticipazione e dispone il pagamento dell’anticipo nei confronti dei lavoratori individuati dal datore di lavoro entro 15 giorni dal ricevimento delle domande stesse.
In caso di pagamento diretto da parte dell’Istituto, il datore di lavoro è tenuto a inviare tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale tramite il modello SR41 semplificato entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento di concessione.
Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e dei relativi oneri rimane a carico del datore di lavoro inadempiente e le somme eventualmente erogate ai lavoratori a titolo di anticipo verranno recuperate in capo al datore di lavoro.
Inoltre, è importante ricordare che con riferimento alla cassa integrazione in deroga è previsto solamente il pagamento diretto.
Il Decreto Ristori, nel prorogare i trattamenti connessi all’emergenza epidemiologica da Covid-19, non menziona il trattamento di cassa integrazione speciale per gli operai agricoli (CISOA).
Tuttavia, l’Inps, con Circolare n. 139/2020, ha stabilito che i datori di lavoro, i quali sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi connessi all’emergenza epidemiologica in atto, possono accedere al trattamento ordinario di CISOA utilizzando la causale “COVID-19 CISOA”, rinviando per ulteriori indicazioni a quanto previsto con la Circolare 28 marzo 2020, n. 47.
Infine, gli ammortizzatori sociali di cui si tratta sono concessi nel limite massimo di 1.277,3 milioni di euro per i trattamenti di CIGO e ASO e nel limite di 500,2 milioni di euro per i trattamenti di CIGD.
Il monitoraggio dei limiti di spesa è a carico dell’Inps che, qualora riscontri il raggiungimento del tetto massimo, anche in via prospettica, non concederà ulteriori trattamenti.
Francesco Geria – LaborTre Studio Associato