A settembre 2020 è stato sottoscritto dalle parti sociali il rinnovo del CCNL lavoro domestico, che identifica colf, badanti e baby-sitter in un’unica e nuova figura professionale, ovvero quella di assistente familiare. In questo articolo, oltre ad esaminare le nuove indennità facciamo chiarezza sulle date in cui entrano in vigore gli articoli più “riformati” del nuovo CCNL per i lavoratori domestici.
1 ottobre 2020
A partire dal 1° ottobre 2020 hanno effetto i cambiamenti previsti dai seguenti articoli del CCNL:
- 9 “Inquadramento dei lavoratori”
- 10 “Discontinue prestazioni notturne di cura alla persona”
- 11 “Prestazioni esclusivamente d’attesa”
- 12 “Periodo di Prova”
- 20 “Permessi per formazione professionale”
- 21 “Congedo per le donne vittime di violenza di genere”
- 34 c.3 e c.4 “Retribuzione e prospetto paga”
Di questi articoli, analizzeremo principalmente l’art. 9 e 34 c. 3 e 4.
All’art. 9 il CCNL fa una macro distinzione tra l’assistente familiare che si occupa delle attività casalinghe e l’assistente familiare che si occupa delle persone appartenenti al nucleo familiare, inquadrando i lavoratori in 4 livelli, dove per ogni livello troviamo 2 parametri retributivi.
Le novità maggiori riguardano:
- i lavoratori che assistono bambini fino al sesto anno di età
- i lavoratori al servizio di più di una persona non autosufficiente (art.34).
La figura di baby-sitter prevede un unico inquadramento nel livello B Super e il riconoscimento per coloro che hanno la retribuzione mensilizzata (conviventi) di un’indennità di 115,76 € che corrispondono a 0,70 € all’ora per i lavoratori non conviventi (Tabella H).
Tale indennità potrà essere assorbita da eventuali superminimi individuali di miglior favore per il lavoratore e potrà essere percepita da chi assiste almeno un minore di 6 anni.
Ad esempio: se il/la baby-sitter assiste 3 bambini con età inferiore ai 6 anni, tale indennità non viene moltiplicata per 3 ma verrà riconosciuta una sola volta fino al compimento del sesto anno del più piccolo dei minori assistiti.
Per i lavoratori inquadrati nei livelli livello C Super o D Super che assistono più di una persona non autosufficiente nello stesso nucleo familiare il nuovo CCNL prevede: un’indennità assorbibile da eventuali superminimi individuali migliorativi per il lavoratore presente in tabella I pari a 100.00€ per i lavoratori conviventi con paga mensilizzata, corrispondenti a 0,58€ orari per i lavoratori non conviventi con paga oraria.
È importante tenere presente che l’indennità spetta al lavoratore SOLO SE assiste 2 soggetti non autosufficienti nello medesimo nucleo familiare.
Ad esempio:
- L’assistente familiare ha diritto all’indennità se assiste fratello e sorella non autosufficienti residenti nella stessa abitazione.
- L’assistente familiare NON ha diritto all’indennità se assiste fratello e sorella non autosufficienti residenti in due abitazioni diverse.
1 gennaio 2021
Hanno effetto dal 1° gennaio 2021 i cambiamenti previsti dai seguenti articoli del CCNL:
- 35 “Minimi retributivi”
- 53 “Contributi di assistenza contrattuale”
1 ottobre 2021
Per i lavoratori inquadrati nei livelli B, BS, CS e DS in possesso della certificazione di qualità di cui alla norma tecnica UNI 11766:2019 in corso di validità, è dovuta l’indennità mensile di cui alla tabella L.
Tale indennità sarà assorbibile da eventuali trattamenti retributivi di miglior favore complessivamente percepiti dal lavoratore.
Per quanto riguarda l’inquadramento nel livello DS, il comma 8 dell’art. 34 specifica che “tale indennità sarà assorbita dall’indennità di funzione presente in tabella A” (173.55€).
Ricordiamo che tra le note a verbale dell’art. 34 è specificato che “è onere del lavoratore consegnare al datore di lavoro copia della certificazione di qualità, eventualmente anche laddove fosse conseguita in corso di rapporto di lavoro”.
Quando scadrà la certificazione di qualità di cui alla norma tecnica UNI 11766:2019 l’indennità̀ di cui alla tabella L) non sarà più dovuta.
Michela Fabbruzzo – Centro Studi CGN