La detrazione delle spese sanitarie è uno dei benefici fiscali più fruiti dai contribuenti ma anche uno di quelli più insidiosi in fase di controllo formale ex art. 36-ter D.P.R. 600/1973. Tali spese sono infatti sempre accompagnate da molti dubbi e incertezze in quanto, a causa della loro natura, viene richiesto di fornire una grande quantità di documenti, molti dei quali rischiano di deteriorarsi rapidamente.
Ai fini dell’apposizione del visto di conformità, l’Agenzia delle entrate ha chiarito più volte che la documentazione necessaria volta a comprovare l’effettivo sostenimento della spesa è costituita dalle ricevute di pagamento, siano esse fatture, ricevute o scontrini, oppure dalla CU, qualora la documentazione che si è citata precedentemente sia stata vistata direttamente dal datore di lavoro.
Il problema maggiore sorge in riferimento agli scontrini fiscali stampati su carta chimica, i quali, nella maggior parte dei casi, sbiadiscono in fretta.
Questo rappresenta un grosso limite dal momento che, come previsto dalla normativa, la loro conservazione deve essere garantita per tutto il periodo in cui l’Amministrazione finanziaria ha la facoltà di richiederli per il controllo e quindi fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione dei redditi. Com’è facilmente intuibile, in un arco temporale così ampio, tale documentazione potrebbe difficilmente garantire un’adeguata qualità.
Quale potrebbe essere la soluzione per poter recuperare la documentazione relativa a tali spese e non incorrere in sanzioni?
La Circolare 15/E del 20 aprile 2005 precisava che, qualora l’originale del documento di spesa fosse sbiadito o illeggibile, sarebbe stato possibile esibire una fotocopia o una scansione dello stesso oppure il modello 730-2, ossia il modello utilizzato per elencare i documenti esibiti dal contribuente al CAF. A tal proposito veniva specificato che, nel caso di esibizione di quest’ultimo, non bastava che lo stesso indicasse la sommatoria di tutti i documenti di spesa: veniva infatti richiesto che fosse presente l’elenco analitico delle singole spese con il relativo importo.
Tale previsione è stata poi confermata dalle Guide al visto di conformità, le quali fino al 2013 stabilivano che i controlli dovessero essere effettuati sui documenti prodotti in originale o in fotocopia. La scelta di conservare la documentazione esibita dai contribuenti, inoltre, non era obbligatoria ma veniva demandata alla discrezionalità del CAF, a seconda delle loro modalità organizzative. Solo nel caso in cui il CAF avesse scelto di non conservare la documentazione veniva prevista la possibilità di esibire il 730-2 debitamente firmato.
Con l’approvazione della Legge 147/2013 all’art.16 comma 1 let. d-bis) si è introdotto, come sopra indicato, l’obbligo di conservazione documentale fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione. In seguito anche le Guide al visto dal 2014 in poi sono state riformate eliminando ogni riferimento al modello 730-2 come documento a sostegno degli importi indicati in dichiarazione e riconoscendogli esclusivamente il carattere di ricevuta di presentazione per il contribuente.
In conclusione, rimane ferma la possibilità di esibire fotocopie e scansioni dei documenti di spesa inerenti le spese sanitarie durante i controlli formali ex art.36 ter. Dal 2014, si ritiene, invece, non più ammissibile l’esibizione del modello 730-2 come documento comprovante la fedele apposizione del visto di conformità sul dichiarativo. Si consiglia pertanto la scansione immediata e la conservazione in digitale dei documenti, così da non rischiare la perdita del beneficio fiscale.
Chiara Leschiutta – Centro Studi CGN