Le aziende agricole hanno tempo fino al 31 dicembre 2020 per investire in beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi, al fine di beneficiare del credito di imposta previsto dal Piano nazionale Impresa 4.0.
La Legge di Bilancio 2020 ha previsto anche per le imprese agricole la possibilità di beneficare degli incentivi fiscali introdotti dal Piano nazionale Impresa 4.0. L’articolo 1 (comma da 184 a 196) della Legge 160/2019, infatti, ha trasformato i precedenti istituti del super e dell’iper ammortamento in un credito d’imposta, utilizzabile dagli imprenditori agricoli in relazione all’acquisto di beni strumentali: “Alle imprese che a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato è riconosciuto un credito d’imposta […] in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili”.
Nello specifico, l’incentivo è rivolto alle imprese agricole:
- che effettuino investimenti in beni strumentali nuovi (materiali e immateriali) destinati a strutture produttive ubicate in Italia;
- a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore, e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione;
- che siano in regola con le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con il corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
L’importo del credito d’imposta varia a seconda della natura degli investimenti effettuati.
1) Investimenti aventi a oggetto beni ricompresi nell’allegato A della Legge n. 232/2016: beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite sensori e azionamenti. Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro e del 20% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro, fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro.
Tutte le macchine devono essere dotate delle seguenti caratteristiche:
- controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller);
- interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program;
- integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo;
- interfaccia tra uomo e macchina semplice e intuitiva;
- rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro.
Inoltre, tutte le macchine devono essere dotate di almeno due tra le seguenti caratteristiche per renderle assimilabili o integrabili a sistemi cyberfisici:
- sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto;
- monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo;
- caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico).
2) Investimenti aventi ad oggetto beni ricompresi nell’allegato B della Legge n. 232/2016: beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni). Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di 700.000 euro, e si considerano agevolabili anche le spese per servizi di cloud computing.
3) Investimenti aventi a oggetto beni strumentali nuovi (diversi da quelli indicati negli allegati A e B annessi alla Legge 232/2016). Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 6% del costo, nel limite massimo di 2 milioni di euro.
Si ricorda che per tutte e tre le tipologie di investimento, qualora fossero effettuate mediante contratti di locazione finanziaria (leasing), dovrà essere assunto il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione: in cinque quote annuali di pari importo, ridotte a tre per gli investimenti di cui al punto 2 (beni ricompresi nell’allegato B della Legge n. 232/2016), a decorre dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni per gli investimenti e a quello dell’avvenuta interconnessione dei beni. Nel caso in cui l’interconnessione dei beni avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello della loro entrata in funzione è comunque possibile iniziare a fruire del credito d’imposta per la parte spettante.
I soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.
- Fatture e altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati, contenenti l’espresso riferimento all’art. 1 commi da 184 a 194, Legge n. 160/2019.
- In relazione agli investimenti aventi a oggetto beni ricompresi nell’allegato A e B della Legge n. 232/2016 (beni materiali e beni immateriali) le imprese sono tenute a produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale. Dalla perizia deve risultare che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, la perizia può essere sostituita da una dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’impresa.
Infine, si ricorda che, qualora entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell’investimento, i beni agevolati venissero ceduti a titolo oneroso oppure fossero destinati a strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d’imposta sarà corrispondentemente ridotto, escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito d’imposta eventualmente già utilizzato in compensazione dovrà essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verifichino le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Sara Leon – Centro Studi CGN