Esenti da IVA le cessioni di guanti considerati DPI

I protocolli di sicurezza adottati in seguito all’emergenza Covid-19 hanno reso obbligatorio l’uso di alcuni tipi di abbigliamento a tutela della sicurezza di lavoratori e utenti (guanti, visiere, occhiali, tute, etc). Ma sono ancora tanti i dubbi che assillano gli operatori commerciali circa il trattamento fiscale di talune merci considerate dispositivi necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza.

In questo articolo, facciamo una sintesi della recente risposta all’interpello 507 del 30 ottobre 2020 data dall’Agenzia delle Entrate ad un contribuente che chiede se le cessioni di guanti considerati DPI o dispositivo medico sono esenti da IVA. La risposta data dall’Agenzia è affermativa: le cessioni di guanti considerati DPI sono esenti da IVA. Scopriamo le motivazioni.

Il Decreto Rilancio (D.L. 19 maggio 2020 n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77) ha previsto all’articolo 124, l’applicazione dell’IVA agevolata per talune cessioni di determinati beni (opportunamente elencati) considerati necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica legata al Covid-19.

I protocolli di sicurezza adottati da datori di lavoro e aziende per contenere la diffusione del virus su tutto il territorio nazionale hanno reso obbligatorio l’uso di questo tipo di abbigliamento ai fini della sicurezza dei lavoratori e dei clienti.

E così, beni come guanti, visiere, camici, tute e mascherine sono diventati di uso comune e ampiamente adottati in tutti i settori dell’industria alimentare, della grande distribuzione, del commercio al dettaglio e dei servizi sanitari.

In via transitoria e fino alla data del 31 dicembre 2020 è previsto il riconoscimento a dette cessioni di un regime di maggior favore, che consiste nell’introduzione dell’esenzione da IVA e che non pregiudica il diritto alla detrazione in capo al soggetto passivo.

La norma non definisce l’ambito soggettivo di applicazione o i destinatari del trattamento IVA agevolato ma pone l’accento esclusivamente sulla “finalità sanitaria” dei beni oggetto di cessione. In buona sostanza, per il fisco sono agevolati tutti quei beni che possiedono caratteristiche tecniche idonee a garantire in primis la protezione degli operatori sanitari dalla diffusione del virus.

Relativamente ai guanti in lattice, in vinile e in nitrile classificati alle voci doganali ex 3926 2000, ex 4015 1100, ex 4015 1900 (oggetto della domanda di cui all’interpello 507 del 30 ottobre 2020), l’Agenzia delle Entrate precisa che il trattamento IVA agevolato va applicato solamente a quei beni che presentano le caratteristiche di DPI o di dispositivo medico.

I beni in questione sono inoltre individuati nel Rapporto dell’Istituto Superiore della Sanità n. 2/2020 che contiene le indicazioni ad interim per un utilizzo razionale delle protezioni per infezione da SARS-CoV-2 nelle attività sanitarie e sociosanitarie (assistenza a soggetti affetti da COVID-19) nell’attuale scenario emergenziale.

L’articolo 124 del Decreto Rilancio classifica i guanti come articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie, in coerenza con numerosi documenti emanati nel corso dell’emergenza sanitaria Covid-19, nei quali i guanti venivano definiti Dispositivi di Protezione individuale (DPI) e, come tali, beni utili al contrasto dell’emergenza sanitaria in corso.

Inoltre, sempre secondo la formulazione dell’articolo 124 del Decreto Rilancio, a nulla rileva la qualificazione commerciale dei beni come monouso, professionali o di tipo casalingo. Tali beni, comunque, beneficiano del regime di esenzione ai fini IVA.

Alle cessioni dei guanti che sono considerati DPI o dispositivo medico, si applica quindi il regime di esenzione IVA fino al 31 dicembre 2020 e, specifica ancora l’Agenzia, l’aliquota IVA ridotta nella misura del 5% per le cessioni effettuate a decorrere dal 1 gennaio 2021.

Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN

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