Nel corso dell’anno 2020 si sono susseguiti numerosi decreti, che hanno esentato dal pagamento del saldo IMU diverse tipologie di immobili, legati all’esigenza di arginare le conseguenze economiche negative causate dal COVID-19. I diversi decreti hanno anche sempre più ampliato la platea dei soggetti esentati dal versamento proprio per il perdurare della situazione di emergenza sanitaria da Coronavirus.
Si propone di seguito la trattazione dell’elenco dei vari decreti e di quali sono gli immobili interessati, senza considerare quali sono gli immobili esenti per disposizione normativa istitutiva della NUOVA IMU come ad esempio l’abitazione principale e le relative pertinenze non di lusso.
In primis è intervenuto il D.L. n. 104 del 14 agosto 2020 cd “Decreto agosto” che ha confermato le disposizioni del “Decreto Rilancio” convertito con modificazioni dalla L. n. 77 del 17 luglio 2020, che aveva previsto l’esenzione solo per l’acconto IMU 2020, estendendo quindi l’esenzione anche al saldo 2020 a:
a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate (Il MEF nelle FAQ rubricate “Abolizione prima e seconda rata IMU 2020” del 4 dicembre 2020 alla risposta n. 4 ha sottolineato che per godere del beneficio fiscale relativo all’abolizione dell’IMU, l’attività svolta negli immobili deve essere esercitata in forma imprenditoriale da parte dei soggetti passivi dell’IMU);
b-bis) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni.
L’art 78 del Decreto Agosto ha stabilito l’esenzione dal versamento del saldo quindi, oltre alle 3 categorie sopra elencate, anche per:
- immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate (lettera d);
- immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate (lettera e).
Successivamente il D.L. n 137 del 28 ottobre 2020 cd “Decreto Ristori”, mantenendo salve le disposizioni dell’art. 78 del D.L Agosto sopra citato, all’art. 9 comma 1, ha sancito la cancellazione della seconda rata Imu (saldo) per gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività indicate nella tabella di cui all’Allegato 1 al medesimo decreto, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività qui esercitate.
Il MEF è intervenuto anche in questo caso ai fini della corretta applicazione dell’esenzione del saldo IMU nella risposta alla FAQ n. 3, sottolineando che le categorie catastali D/2 e D/3 sopra richiamate devono essere comunque rispettate e quindi sono requisito fondamentale, dal momento che l’art. 9 del DL Ristori prevede espressamente al comma 1 che restano ferme le disposizioni di cui all’art. 78 del D.L. n. 104 del 2020. Pertanto, la successiva identificazione delle attività effettuata tramite i codici ATECO è ininfluente ai fini dell’applicabilità del beneficio fiscale previsto per gli immobili classificati nelle categorie catastali D/2 e D/3.
Ulteriore intervento è avvenuto ad opera del D.L. n. 149 del 9 novembre 2020 cd. “Decreto Ristori-bis”, che all’art. 5 ha cancellato il pagamento della seconda rata dell’Imu 2020 per gli immobili e le relative pertinenze ubicati nei Comuni delle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto individuate con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell’articolo 30 del presente decreto (cd. zone rosse), nei quali vengono esercitate attività riferite ai codici di cui all’Allegato 2 del medesimo decreto; viene ribadito anche in questo caso che, ai fini dell’agevolazione, il proprietario dell’immobile deve essere anche gestore dell’attività che vi viene esercitata.
Il MEF, nella risposta alla FAQ n. 2, ha sottolineato che per l’esonero dalla seconda rata, è sufficiente che l’immobile sia ubicato nella fascia “rossa” nel periodo compreso tra l’emanazione del D.P.C.M. 3 novembre 2020 e la data di scadenza del versamento della seconda rata dell’IMU (16 dicembre 2020), indipendentemente dalla circostanza che durante tale periodo il territorio della regione interessato passi in una fascia diversa.
In ultimo, il D.L. n. 157 del 30 novembre 2020 cd “Decreto Ristori -quater”, all’art. 8, ha precisato che le disposizioni del Decreto Rilancio comma 1, lettera b), all’articolo 78, comma 1, lettere b), d) ed e), del Decreto Agosto, all’articolo 9, comma 1, del Decreto Ristori e all’articolo 5, comma 1, del Decreto ristori bis, si applicano ai soggetti passivi dell’imposta municipale propria, come individuati dal comma 743 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che siano anche gestori delle attività economiche indicate dalle predette disposizioni (pertanto l’esonero si applica anche per gli immobili detenuti in leasing, poiché in questi casi il soggetto passivo è il locatario e agli altri soggetti titolari di diritti reali come ad esempio l’usufrutto).
Annalisa Fedrigo – Centro Studi CGN