Processo tributario telematico: le regole per lo svolgimento delle udienze in remoto

L’emergenza legata alla diffusione del Covid-19 ha dato un grande impulso al processo di informatizzazione dei meccanismi della giustizia tributaria. Negli ultimi mesi si sono succeduti diversi interventi volti a regolamentare il processo tributario telematico. Ultimo provvedimento è quello del MEF che, con il decreto n. 46 dell’11 novembre 2020, regola lo svolgimento delle udienze in remoto.

Il decreto del direttore generale delle finanze, con le regole da seguire per le udienze del processo tributario che si svolgono in remoto, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 16 novembre scorso. In questo articolo facciamo una sintesi di quello che prevede il documento.

Il provvedimento individua le regole tecnico-operative per lo svolgimento delle udienze pubbliche o in camera di consiglio attraverso collegamenti da remoto, al fine di consentire l’attivazione delle udienze a distanza, così come previsto dall’articolo 27 del decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137 (decreto ristori).

Quale software si utilizza per le udienze a distanza?

Il decreto prevede che le udienze a distanza vengano svolte mediante collegamenti da remoto utilizzando il software Skype for Business tramite dispositivi che utilizzano esclusivamente infrastrutture e spazi di memoria collocati all’interno del sistema informativo del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

I dispositivi utilizzati per i collegamenti da remoto, precisa ancora il documento, devono rispettare le caratteristiche tecniche e di sicurezza indicate nelle linee guida tecnico-operative pubblicate sul sito internet dedicato alla Giustizia Tributaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze e aggiornate in base all’evoluzione tecnologica.

Come si svolgono le udienze a distanza?

La partecipazione all’udienza deve avvenire mediante un collegamento in videoconferenza con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone collegate e la possibilità di udire quanto viene detto, a garanzia della partecipazione e del contraddittorio. Ciò significa che l’immagine deve essere nitida, fluida e senza assenza di disturbi e l’audio deve essere forte e chiaro.

Qual è l’iter e la modalità di svolgimento dell’udienza?

Il Presidente decide di svolgere l’udienza a distanza e comunica alle parti a mezzo PEC la decisione, ai sensi dell’articolo 16-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546. Il collegamento (link) per la partecipazione all’udienza a distanza viene inviato tramite una seconda comunicazione (sempre via PEC), prima dell’udienza, dall’ufficio di segreteria della Commissione Tributaria.

Il collegamento (link) è diverso per ciascuna udienza. Il documento precisa che il link è strettamente personale e non cedibile a terzi, fatta eccezione per l’eventuale difensore delegato.

Cosa accade se il collegamento da remoto non funziona?

Nel caso in cui il collegamento da remoto non funzioni e sia impossibile ripristinarlo, il Presidente sospende e rinvia l’udienza, disponendo che ne venga data comunicazione alle parti tramite PEC con le stesse modalità di cui sopra.

Come viene redatto il verbale dell’udienza?

Il verbale viene redatto come documento informatico e deve essere sottoscritto con firma elettronica qualificata o firma digitale dal Presidente o dal giudice monocratico e dal segretario dell’udienza.

Nel caso in cui non sia possibile procedere con la sottoscrizione digitale, il segretario procede ad effettuare copia informatica del verbale sottoscritto con firma autografa e ad inserirla nel fascicolo informatico d’ufficio, previa apposizione della propria firma digitale.

Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN

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