Il D.L. n. 157/2020 contiene una ulteriore proroga dei pagamenti in scadenza dovuti su cartelle esattoriali e migliora le condizioni dei contribuenti che hanno avuto o che avranno accesso alle rateizzazioni dei pagamenti dovuti all’Agente della Riscossione. Ma non solo, sono rimessi in termini anche i contribuenti che avevano interrotto i pagamenti su cartelle esattoriali “rottamate”.
La prima novità del D.L. n. 157/2020 in materia di riscossione esattoriale è contenuta nell’art. 4, che differisce al 1° marzo 2021 il termine di pagamento del 10 dicembre 2020 che era stato stabilito per gli istituti di definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione cosiddetti “rottamazione ter” e “saldo e stralcio“.
Quindi una boccata d’ossigeno di quasi tre mesi per tutti i contribuenti che, secondo le disposizioni precedenti, avrebbero dovuto ottemperare senza ritardi ai pagamenti da tempo stabiliti per il 10 dicembre 2020.
Le ulteriori novità portate dal Decreto Ristori-quater in materia di riscossione esattoriale sono contenute nell’art.7 del provvedimento e riguardano anche condizioni agevolative per i contribuenti che rateizzeranno le somme dovute all’Agente della Riscossione.
Attualmente è previsto (art. 19 D.P.R. n. 602/1973) che il contribuente che dichiari di trovarsi in temporanea situazione di obiettiva difficoltà può chiedere all’Agente della Riscossione di rateizzare il pagamento delle somme iscritte a ruolo fino a un massimo di 72 rate mensili. Tale situazione di difficoltà non deve essere documentata fino a un totale di somme iscritte a ruolo di € 60.000. Orbene, il D.L. n. 157 /2020 interviene in queste situazioni, disponendo che dal 30 novembre 2020 fino al 31 dicembre 2021 la temporanea situazione di obiettiva difficoltà dovrà essere documentata nel caso in cui le somme iscritte a ruolo siano di importo superiore a € 100.000. Ecco quindi che con questa disposizione si dà maggiore possibilità ai contribuenti di usufruire con modalità semplificate dell’istituto della rateizzazione per un importo totale ben maggiore di quello precedentemente stabilito. E inoltre, in questi casi, viene offerta un’altra agevolazione: nel malaugurato caso di rate impagate, anche non consecutive, saranno 10 e non 5 le rate mancate che determineranno la decadenza automatica dalla rateazione concessa.
Ancora, l’art.7 del D.L. n. 157/2020 interviene in materia di dilazione di pagamento (art.19 D.P.R. n. 602-1973) per precisare che, a seguito della richiesta del contribuente di rateizzare le somme dovute di cui si è scritto sopra, e fino a quando i pagamenti saranno eseguiti regolarmente:
- i termini di prescrizione e decadenza sono sospesi;
- non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi/ipoteche oltre quelli già in essere alla data di presentazione della domanda;
- non possono essere avviate nuove procedure esecutive.
Nel caso in cui precedentemente al pagamento della prima rata fossero state avviate procedure esecutive, esse saranno estinte sempreché non si trovino in uno stato avanzato, come meglio indicato nella norma stessa (incanto con esito positivo, istanza di assegnazione presentata ed altre situazioni).
Le suddette disposizioni si applicano ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione presentate a far tempo dal 30 novembre 2020.
Ma ancora, si provvede a fare rientrare in termini anche i contribuenti che precedentemente all’inizio del periodo di lockdown avessero interrotto i pagamenti subendo la decadenza dal beneficio della rateizzazione o dalle precedenti “rottamazioni” delle cartelle esattoriali. Si tratta delle omissioni di pagamenti avvenute precedentemente all’8 marzo 2020 (anticipato al 21 febbraio 2020 per i residenti –sedi operative nei territori dei comuni di cui all’allegato 1 DPCM 1.3.2020).
Orbene, per loro sarà possibile accedere nuovamente alle agevolazioni interrotte purché presentino la richiesta entro il 31 dicembre 2021 e con l’ulteriore vantaggiosa agevolazione di NON dovere saldare le rate scadute alla data della presentazione della domanda.
Anche in questi casi, la decadenza dalla rateizzazione avverrà al mancato pagamento di n. 10 rate anche non consecutive.
Dott. Rag. Giuseppina Spanò – Palermo