Il Decreto Ristori quater riscrive il calendario dei pagamenti programmati per il mese di dicembre consentendo la sospensione dei versamenti fiscali e previdenziali limitatamente a determinate categorie particolarmente colpite dalla diffusione pandemica che si ritrovano nelle condizioni stabilite dall’art. 2 del D.L. 157/2020. Analizziamo nel dettaglio i soggetti che possono avvalersi della sospensione con le condizioni che devono ricorrere a tal fine.
Per quanto concerne l’aspetto soggettivo, possono avvalersi della sospensione i contribuenti che esercitano attività di impresa, arte e professione al ricorrere di una delle due condizioni:
- nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 30 novembre 2020 abbiano conseguito ricavi o compensi pari o inferiori a 50 milioni di euro e abbiano subito una riduzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di novembre 2020 di almeno il 33% rispetto al mese di novembre 2019. È il caso di precisare che tale proroga spetta indipendentemente dal fatto che la propria attività sia stata sospesa, derivandone che si dovrà prescindere dal domicilio fiscale o dalla sede operativa del soggetto obbligato al versamento;
- a prescindere dalla localizzazione e indipendentemente dal calo del fatturato i soggetti:
- che esercitano una delle attività sospese dal DPCM del 3 novembre. In merito, si deve fare grande attenzione al fatto che non si tratta dell’Allegato 1 del Decreto Ristori, bensì dell’articolo 1 del DPCM 3 novembre 2020, quindi palestre, piscine, centri benessere, musei, discoteche ecc;
- che esercitano attività di ristorazione in una zona rossa o in una zona arancione così come individuate dall’ordinanza del Ministero della Salute del 26 novembre (zone rosse: Valle d’Aosta, Lombardia, Piemonte; zone arancioni: Puglia, Basilicata, Umbria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Liguria e Sicilia). È necessario precisare che le variazioni intervenute successivamente a tale data non si prendono in considerazione);
- che esercitano una delle attività incluse nell’Allegato 2 del decreto Ristori bis con domicilio fiscale, sede operativa o sede legale in una zona rossa alla data del 26 novembre (trattasi perlopiù di esercenti il commercio al dettaglio);
- che esercitano attività di tour operator, agenzie di viaggio e attività alberghiera in una zona rossa così come individuata alla data del 26 novembre.
Per questi soggetti, al ricorrere delle condizioni del calo del fatturato o localizzazione in zone a rischio, il calendario dei versamenti da effettuare senza applicazione di interessi e sanzioni è sintetizzato nella seguente tabella:
Per quanto concerne la condizione del calo del fatturato, il Legislatore utilizza la stessa formulazione utilizzata in occasione della sospensione dei versamenti prevista dal DL 23/2020. Ne consegue che si possono seguire le medesime indicazioni utilizzate nella precedente occasione e sintetizzate nella circolare 9/E dell’Agenzia delle Entrate. In particolare:
- il calcolo del fatturato e dei corrispettivi relativi al mese di novembre va eseguito prendendo come riferimento le operazioni fatte nei mesi di novembre 2019 e 2020 fatturate o certificate che hanno partecipato alla liquidazione periodica cui vanno sommati i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate in detti mesi non rilevanti ai fini IVA;
- la data di riferimento è quella di effettuazione dell’operazione: per le fatture immediate e i corrispettivi è la data della fattura o la data del corrispettivo giornaliero; mentre per la fattura differita è la data dei DDT o dei documenti equipollenti richiamati in fattura;
- anche i contribuenti IVA trimestrali devono eseguire la verifica con riferimento al mese di novembre.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN