In un’ulteriore, ennesima risposta, l’Agenzia delle entrate (n.570 del 9 dicembre scorso) fornisce chiarimenti sul Superbonus 110%, l’agevolazione che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. Vediamo il dettaglio.
Nella richiesta effettuata dal contribuente, viene specificato che lo stesso intende effettuare interventi di riqualificazione energetica nella propria abitazione unifamiliare, non in condominio, con un miglioramento di due o più classi energetiche. L’immobile è adibito in parte all’attività di Bed & Breakfast esercitata da una Snc.
Viene chiesto dall’Istante se è possibile usufruire della detrazione del 110% per le spese di riqualificazione energetica.
In risposta, l’Agenzia delle entrate richiama innanzitutto l’art. 119 del DL 34/2020 nel quale sono introdotte le disposizioni sulle spese sostenute per interventi effettuati tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021, i requisiti tecnici per beneficiare dell’agevolazione e l’ambito soggettivo. Successivamente, viene richiamato l’art. 121 del medesimo Decreto, relativo alla possibilità di usufruire della cessione del credito o dello sconto in fattura. Vengono citate poi la Circolare 24/E/2020 e la Risoluzione 60/E/2020, nelle quali sono esposti metodi attuativi e ulteriori chiarimenti.
Al c. 9 lett. b) dell’art. 119 sono ritenuti agevolabili gli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10; tali soggetti possono beneficiare delle detrazioni per gli interventi di efficientamento energetico su un numero massimo di due unità immobiliari.
L’agevolazione inoltre riguarda unità immobiliari non riconducibili ai cd. “beni relativi all’impresa” (articolo 65 del TUIR) o a quelli strumentali per l’esercizio di arti o professioni (articolo 54, comma 2, del TUIR).
Rientrano nell’agevolazione dunque gli immobili appartenenti all’ambito privatistico e sono esclusi i seguenti:
- quelli strumentali alle predette attività di impresa o arti e professioni;
- le unità immobiliari che costituiscono l’oggetto della propria attività;
- i beni patrimoniali appartenenti all’impresa.
L’Agenzia richiama alla fine la Circolare n. 19/E/2020 che specifica, in riferimento alle spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia che danno diritto alla detrazione di cui all’articolo 16-bis del TUIR: “in base a quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 16-bis del TUIR, se gli interventi sono realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all’esercizio dell’arte o della professione, ovvero all’esercizio dell’attività commerciale, la detrazione spettante è ridotta al 50 per cento, quindi la detrazione è calcolata sul 50 per cento delle spese sostenute.”
L’istante avrà dunque diritto all’agevolazione prevista dal Superbonus per la metà delle spese sostenute per gli interventi sull’edificio, nel rispetto di tutti gli altri requisiti di legge.
Pertanto, secondo l’Agenzia è possibile accedere al Superbonus 110% anche per gli immobili ad uso promiscuo, con la detrazione ridotta del 50%.
Rita Martin – Centro Studi CGN