L’art. 50 del CCNL del lavoro domestico specifica esattamente cos’è la cassa colf, ovvero “un organismo che ha lo scopo di fornire prestazioni e servizi a favore dei lavoratori e datori di lavoro, comprensivi di trattamenti assistenziali sanitari e assicurativi, integrativi e aggiuntivi delle prestazioni pubbliche.” Tuttavia, datori di lavoro e lavoratori si fanno spesso le seguenti domande: come avviene l’iscrizione alla cassa colf? È obbligatorio per il datore di lavoro riconoscere il contributo? Se il contributo cassa colf non viene versato, quali sono le sanzioni?
Non è necessaria un’iscrizione formale. Sono iscritti tutti coloro che sono in regola con il versamento dei contributi di assistenza contrattuale:
- il dipendente risulta iscritto dal primo giorno del trimestre per il quale risulta il versamento a suo nome dei contributi di assistenza contrattuale e potrà richiedere le prestazioni della cassa a partire dal secondo trimestre;
- il datore di lavoro, dal primo giorno del trimestre in cui versa i contributi di assistenza contrattuale, per poter accedere alle prestazioni, deve aver versato almeno quattro trimestri consecutivi e raggiunto la soglia minima dei versamenti pari a 25 euro.
Il versamento dei contributi di assistenza avviene tramite MAV. La misura del contributo, a partire da gennaio 2021, sarà pari a 0,06 euro per ciascuna ora di lavoro dichiarata nel trimestre (a prescindere dall’importo della retribuzione), alla quale i lavoratori concorrono per 0,02 euro all’ora.
È bene sottolineare che nei MAV che vengono inviati dall’INPS presso il domicilio del datore di lavoro non viene computata tale quota. Pertanto, ai fini del versamento del contributo cassa colf, sarà necessario generare manualmente il MAV, all’interno del portale INPS.
L’art. 53 c. 2 del CCNL sancisce l’obbligatorietà del versamento del contributo; tuttavia, previo accordo tra le parti, potrebbe non essere riconosciuto.
Nel caso in cui il datore di lavoro di sua iniziativa decida di non riconoscere tale contributo al lavoratore ricordiamo che da CCNL è obbligato a corrisponderlo anche se ad oggi non è previsto un regime sanzionatorio in caso di disattesa. Infatti, all’art. 5 del regolamento cassa colf, troviamo la seguente precisazione “La CAS.SA.COLF non risponde dei danni subiti dal lavoratore a seguito dell’omesso o parziale versamento dei contributi di assistenza contrattuale da parte del datore di lavoro e della conseguente perdita del diritto alle prestazioni.”
Diritto alle prestazioni
L’art. 7 del regolamento cassa colf elenca le tipologie di prestazioni richiedibili:
- indennità giornaliera in caso di ricovero e convalescenza
- rimborso spese ticket sanitari
- contributo oneri funerari
- prestazioni effettuate in strutture sanitarie convenzionate con Unisalute
- prestazione su responsabilità civile in caso di rivalsa INAIL.
Per richiedere tali prestazioni sarà necessario scaricare ed inviare modulistica alla cassa che si distingue in tre sezioni distinte:
- modulo dipendente
- modulo datore
- modulo covid-19.
Precisiamo che, nel primo trimestre di iscrizione alla cassa colf, datori e dipendenti non hanno diritto alle prestazioni sopra elencate mentre, se richiedono le prestazioni tra il secondo ed il quarto trimestre, la prestazione sarà erogata solo quando saranno stati versati tutti i contributi, che devono raggiungere la soglia minima dei 25 euro.
Un’importante precisazione va fatta soprattutto sul “periodo di continuità” relativo al versamento. Infatti, sempre nel regolamento cassa colf all’art. 7 c. 6 lett. e), viene specificato che il requisito di continuità permane:
- se l’omissione contributiva è dovuta a “malattia, infortunio, maternità del dipendente, nei limiti del periodo di conservazione del posto stabiliti da CCNL” purché questi siano certificati da SSN o da struttura sanitaria convenzionata con la cassa colf;
- per il periodo di disoccupazione “esclusivamente per i due trimestri successivi al trimestre nel quale sia avvenuta la cessazione del rapporto di lavoro, debitamente documentato”, ovvero, solo per i 6 mesi successivi dalla data fine rapporto di lavoro.
La prescrizione per il diritto alle prestazioni della cassa colf è di diciotto mesi, mentre per le prestazioni assicurative si prescrive nei termini di legge.
Michela Fabbruzzo – Centro Studi CGN