In caso di sconto in fattura per interventi su parti comuni di condominio minimo, a chi va emessa la fattura? La domanda sorge spontanea in riferimento a una risposta dell’Agenzia delle entrate, che pare aver dimenticato il caso specifico.
Lo scorso mese di dicembre l’Agenzia delle entrate ha emanato la Circolare 30/E, nella quale vi sono numerose risposte a specifici quesiti posti.
Ricordiamo innanzitutto che, come cita la medesima Circolare, il “condominio” costituisce una particolare forma di comunione in cui coesiste la proprietà individuale dei singoli condòmini, costituita dall’appartamento o altre unità immobiliari accatastate separatamente (box, cantine, etc.), ed una comproprietà sui beni comuni dell’immobile. Si tratta di una comunione forzosa, non soggetta a scioglimento, in cui il condomino non può, rinunciando al diritto sulle cose comuni, sottrarsi al sostenimento delle spese per la loro conservazione ed è comunque tenuto a parteciparvi in proporzione ai millesimi di proprietà. La nascita del condominio si determina automaticamente, senza che sia necessaria alcuna deliberazione, nel momento in cui più soggetti costruiscono su un suolo comune ovvero quando l’unico proprietario di un edificio ne cede a terzi piani o porzioni di piano in proprietà esclusiva, realizzando l’oggettiva condizione del frazionamento, come chiarito dalla prassi in materia.
Per condominio minimo si intende, invece, un edificio composto da un numero non superiore a otto condòmini, per il quale non è necessario istituire un amministratore condominiale.
Il fatto specifico riguarda il caso di sconto in fattura per interventi su parti comuni condominiali. Viene richiesto a chi va emessa la fattura: al condominio o ai singoli condòmini che usufruiranno dell’agevolazione?
La risposta dell’Agenzia è tassativa: Trattandosi di fattura per interventi su parti comuni degli edifici, si è dell’avviso che la stessa debba essere destinata al solo condominio. Tale soluzione è in linea con quanto previsto nel caso in cui si scelga di recuperare l’agevolazione come detrazione. In tale evenienza, infatti, ogni condomino godrà della detrazione calcolata sulle spese, fatturate al condominio, imputate in base alla suddivisione millesimale degli edifici, o secondo i criteri individuati dall’assemblea condominiale.
Ma il dubbio sorge nel caso di condominio minimo. In tal caso, infatti, è la stessa Agenzia che, in riferimento alle spese di ristrutturazione, ammette nella Circolare 19/E/2020 che, per beneficiare della detrazione per i lavori eseguiti sulle parti comuni, non è più necessario acquisire il codice fiscale del condominio nelle ipotesi in cui i condòmini, non avendo l’obbligo di nominare un amministratore, non vi abbiano provveduto, a condizione che non vi sia stato pregiudizio al rispetto, da parte delle banche e di Poste Italiane SPA, dell’obbligo di operare la prescritta ritenuta all’atto dell’accredito del pagamento.
Non rimane che attendere specifico chiarimento direttamente dalla medesima Agenzia.
Rita Martin – Centro Studi CGN