Contributo a fondo perduto: regole diverse per i negozi dei centri commerciali

L’art. 1 del Decreto Ristori-bis, oltre a rideterminare il contributo a fondo perduto introdotto dai precedenti decreti, ha introdotto un nuovo indennizzo a favore degli operatori dei centri commerciali.

Come noto, il precedente Decreto Ristori (DL n. 137/2020) aveva previsto un contributo a fondo perduto a favore delle attività maggiormente colpite dalle misure restrittive introdotte dal Dpcm del 24 ottobre scorso, a patto che rientrassero tra i codici Ateco elencati nell’allegato 1 del medesimo decreto.

Successivamente, sull’onda del Dpcm del 3 novembre che ha suddiviso la nazione in aree gialle, arancioni e rosse, il Governo ha emanato il Decreto Ristori-bis (DL n. 149/2020). All’articolo 1 del decreto citato sono presenti le seguenti tre novità:

  • allargamento della platea dei beneficiari: l’allegato 1 del primo Decreto Ristori è stato sostituito dal nuovo allegato 1, che riporta una rosa più ampia dei contribuenti che possono usufruire del contributo;
  • aumento del contributo di un ulteriore 50% per gli operatori dei settori economici individuati dai codici Ateco 561030 (gelaterie e pasticcerie), 561041 (gelaterie e pasticcerie ambulanti), 563000 (bar e  altri  esercizi  simili  senza  cucina) e 551000 (alberghi), con domicilio fiscale o sede  operativa  nelle  aree rosse o arancioni;
  • riconoscimento del contributo a fondo perduto per gli operatori economici con sede operativa nei centri commerciali e per gli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande, interessati dalle misure restrittive imposte dal Dpcm del 3 novembre 2020.

Per questi ultimi, il contributo a fondo perduto si calcola con regole diverse rispetto agli esercizi di vicinato ed è inferiore rispetto alla prima versione del finanziamento prevista dal Decreto Ristori e dal Decreto Rilancio. Infatti, mentre gli esercizi di vicinato hanno ricevuto un contributo maggiorato rispetto a quello della scorsa primavera, le attività con sede nei centri commerciali avranno un contributo pari al 30% del precedente indennizzo.

Nello specifico:

  • i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici Ateco rientranti nell’allegato 1 riceveranno un contributo nella misura del 30% della quota prevista dall’articolo 1 del Decreto Ristori. Ad esempio, un bar di un centro commerciale che in base al Decreto Rilancio (DL n. 34/2020) ha avuto diritto a 5.000 euro di contributo, con il Decreto Ristori ha potuto godere di 7.500 euro (il 150% di quanto spettante in base al Decreto Rilancio), con il Decreto Ristori-bis otterrà 2.250 euro (il 30% di quanto spettante in base al Decreto Ristori);
  • gli altri operatori economici che svolgono come attività prevalente una di quelle non rientranti nell’Allegato 1, riceveranno un contributo pari al 30% del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell’istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dai commi 4, 5 e 6 dell’articolo 25 del Decreto Rilancio. In tale caso, l’indennizzo sarà calcolato applicando diverse percentuali (il 20%, il 15% o il 10% a seconda del fatturato annuo 2019) al calo dei corrispettivi di aprile 2020 rispetto a quelli di aprile 2019. Ad esempio, un negozio con calo dei corrispettivi pari a 15.000 euro e ricavi totali annui superiori a 400.000 euro e inferiori a 1 milione di euro, con il Decreto Rilancio aveva diritto a 2.250 euro (il 15% del calo di 15.000 euro), con il Decreto Ristori-bis otterrà 675 euro (il 30% di quanto spettante con il Decreto Rilancio).

Attenzione, per poter ricevere l’aiuto statale deve trattarsi di attività che sono state chiuse o limitate nell’esercizio dal Dpcm del 3 novembre scorso. Pertanto non possono presentare istanza i negozi di alimentari, le farmacie, le edicole e i tabacchi, che sono rimasti regolarmente aperti anche durante il provvedimento di chiusura disposto dal decreto.

Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
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