L’art. 13, comma 1, del CCII, individua i profili di rilevanza dello stato di crisi secondo cui costituiscono indicatori di crisi gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore, tenuto conto della data di costituzione e di inizio dell’attività, rilevabili attraverso appositi indici “che diano evidenza della sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e delle prospettive di continuità aziendale” per l’esercizio in corso. A questi fini, sono indici significativi quelli che misurano:
- la sostenibilità degli oneri dell’indebitamento con i flussi di cassa che l’impresa è in grado di generare;
- l’adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi.
Costituiscono, altresì, indicatori di crisi i ritardi nei pagamenti “reiterati e significativi”, anche sulla base dei limiti previsti (ai fini dell’accesso alle misure premiali) dall’art. 24 del D.Lgs. 14/201918. Da un esame attento della norma deriva che gli indici della crisi (elaborazione a cura del CNDCEC) rappresentano gli strumenti per rilevare gli “squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario”. Invece, il concetto di “indicatori” riveste una portata più ampia rispetto a quello degli “indici”, rappresentando confronti tra grandezze economico, patrimoniali o finanziarie.
Il ritardo nei pagamenti rappresenta un indicatore dello stato di crisi le cui cause possono essere dovute:
- alla scarsa redditività;
- alla mancata sincronia tra i tempi di incasso e quelli di pagamento;
- agli aspetti organizzativi della funzione amministrativa.
Ritardare un pagamento vuol dire non rispettare i modi e i tempi stabiliti con il creditore e potrebbe non assumere alcun rilevo se considerato singolarmente. Assume un certo grado di gravità il mancato pagamento reiterato e significativo: reiterato significa che il mancato rispetto dei termini contrattuali seguito dalla richiesta di ulteriori dilazioni temporali si è ripetuto per almeno due volte; per la significatività, invece, è possibile richiamare l’art. 24 del CCII riguardo alla tempestività della segnalazione da parte del debitore per l’ottenimento delle misure premiali.
In particolare, l’iniziativa del debitore volta a prevenire l’aggravarsi della crisi è tempestiva se egli propone una domanda di accesso ad una delle procedure regolate dal codice della crisi entro il termine di sei mesi, ovvero l’istanza di cui all’articolo 19 entro il termine di tre mesi, a decorrere da quando si verifica, alternativamente:
- l’esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno sessanta giorni per un ammontare pari ad oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
- l’esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno centoventi giorni per un ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti.
Il ritardo nei pagamenti, se reiterati e a prescindere dalla significatività, rappresenta un importante indicatore dello stato di insolvenza che potrebbe sfociare in una crisi. Si tratta di un indicatore semplice e oggettivo nella sua manifestazione. L’inadempienza, a prescindere dalle cause che lo hanno determinato, manifesta il fatto che i modi e i termini delle obbligazioni contratte non vengono più rispettati ed evidenzia le difficoltà dell’imprenditore a far fronte alle proprie obbligazioni. Ne deriva che i fatti di gestione devono essere attentamente monitorati al fine di riscontrare l’esistenza di ritardi significativi e reiterati, in quanto ogni ritardo reiterato, anche se sotto le soglie indicate, rappresenta un indicatore di difficoltà che dovrà essere affrontato nelle sue cause. A tal fine assume notevole importanza la funzione di controllo o di revisione, che comporterà anche il monitoraggio almeno trimestrale delle scadenze di pagamento nonché della sincronia tra gli incassi e pagamenti.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN