Il trattamento di fine mandato (TFM): disciplina fiscale e contabile

Il trattamento di fine mandato non viene normato, a differenza del trattamento di fine rapporto, dal codice civile. Trattasi di un compenso aggiuntivo (accessorio a quello ordinario) che viene corrisposto agli amministratori al termine del proprio incarico. Chiariamo qual è la sua disciplina fiscale e contabile.

Come avviene per i compensi amministratori, il trattamento di fine mandato deve essere tassativamente previsto dall’atto costitutivo o dallo statuto della società. Nel caso in cui tali documenti non ne facciano espressa menzione, sarà possibile istituire tale indennità successivamente, ad opera dell’assemblea dei soci.

Non esiste, a livello normativo, alcuna indicazione relativa alla quantificazione dell’importo, che potrà pertanto essere determinata sia in misura fissa che in misura percentuale (in proporzione al compenso dell’amministratore).

Contabilmente, la registrazione consiste in un comune accantonamento ad apposito fondo, pertanto a fine esercizio la scrittura sarà la seguente:

Di frequente, però, le società preferiscono devolvere tale quota ad una apposita polizza assicurativa. In questo caso si prospetteranno due possibili scenari, a seconda che il beneficiario sia la società o l’amministratore.

Nel caso in cui il beneficiario sia la società, le scritture saranno le seguenti:

Quando il TFM verrà effettivamente erogato le scritture invece saranno le seguenti:

Nel caso in cui il beneficiario sia invece l’amministratore, le scritture saranno le seguenti:

Venendo ora agli aspetti fiscali, occorre ricordare che, secondo quanto previsto dal comma 4 dell’art. 105 del TUIR, l’accantonamento al fondo TFM è deducibile secondo il criterio della competenza. L’Agenzia delle Entrate ha però precisato che è possibile applicare il criterio della competenza solo se sussistono le condizioni che consentono la tassazione separata per il percipiente (come previsto dall’art. 17, co. 1, lett. c) TUIR). Nel dettaglio deve poter essere dimostrato che il diritto al trattamento di fine mandato derivi da un atto avente data certa anteriore all’inizio del mandato.

Tale requisito sussiste indubbiamente quando l’indennità di fine mandato sia prevista dallo statuto della società. In alternativa, potrebbe risultare dalla delibera assembleare in cui sia stato affidato l’incarico all’amministratore e il riconoscimento del TFM. La Norma di comportamento n.125 dell’Associazione dei Dottori Commercialisti detta altri elementi da cui è possibile desumere la data certa, quali:

  • l’estratto notarile del libro delle notazioni o la vidimazione notarile del libro stesso;
  • la notifica all’amministratore della deliberazione che gli attribuisce l’indennità;
  • l’invio allo stesso con raccomandata di copia dell’atto in plico senza busta.

In carenza del requisito della data certa, le indennità di fine mandato corrisposte potranno essere dedotte esclusivamente secondo il criterio di cassa, pertanto all’atto di pagamento delle medesime. Questo determinerà il sorgere di imposte anticipate, e nel modello Unico sarà necessario rilevare una variazione in aumento (corrispondente agli accantonamenti al TFM) e una variazione in diminuzione (per l’intero ammontare dell’indennità corrisposta) nell’esercizio in cui avverrà l’effettiva uscita di cassa.

Martina Bianchet – Centro Studi CGN