Impatriati: requisiti, misura e durata dell’agevolazione

Con la circolare n. 33/E del 28 dicembre 2020, l’Agenzia delle entrate ha fornito alcuni chiarimenti interpretativi relativi al “regime speciale per lavoratori impatriati”. Vediamo cosa prevede la circolare relativamente ai requisiti per l’accesso al regime agevolato e in che misura compete l’agevolazione.

Il “regime speciale per lavoratori impatriati”, introdotto dall’articolo 16 del “Decreto Internazionalizzazione” (Decreto Legislativo 147 del 2015), prevede una tassazione agevolata dei redditi prodotti dai contribuenti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia e che si impegnano a risiedervi per almeno due periodi di imposta, svolgendo attività lavorativa nel territorio italiano.

Requisiti soggettivi e oggettivi

Il regime agevolato si applica al lavoratore che:

  1. trasferisca la residenza nel territorio dello Stato italiano;
  2. non sia stato residente in Italia nei due periodi d’imposta antecedenti al trasferimento e che si impegni a risiedere in Italia per almeno due anni;
  3. svolga l’attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano.

I destinatari del beneficio fiscale in esame, inoltre, devono essere cittadini dell’Unione europea o di uno Stato extra UE con il quale risulti in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni o un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale che:

  • siano in possesso di un titolo di laurea e abbiano svolto “continuativamente” un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più

ovvero

  • abbiano svolto “continuativamente” un’attività di studio fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.

Con riferimento all’ambito oggettivo, invece, rientrano nell’agevolazione i redditi di lavoro dipendente e assimilati ed i redditi di lavoro autonomo che derivano dall’esercizio di arti e professioni, svolte sia in forma individuale che associata (associazione professionale), prodotti nel territorio dello Stato italiano. Non sono, al contrario, oggetto di agevolazione né i redditi prodotti dalle società di persone commerciali e imputati per trasparenza direttamente a ciascun socio in proporzione alla propria quota di possesso né il reddito di impresa prodotto dalle società a responsabilità limitata a «ristretta base proprietaria» i cui soci sono esclusivamente persone fisiche. Ne consegue, quindi, che il reddito di impresa agevolabile è unicamente quello dell’imprenditore individuale, poiché prodotto dalla persona fisica mediante l’esercizio della propria attività lavorativa in regime di impresa. Si segnala, inoltre, che il “Decreto Crescita” ha esteso la platea dei beneficiari del regime speciale per lavoratori impatriati anche agli sportivi professionisti.

Misura, durata ed ambito temporale di applicazione dell’agevolazione

Per effetto delle modifiche apportate dal “Decreto Crescita” (Decreto Legge n. 34 del 30 aprile 2019), che ha innalzato la percentuale di esenzione dal 50 al 70%, i redditi agevolabili per i lavoratori impatriati concorrono alla formazione dell’imponibile complessivo nella misura del 30%.

In particolare, il “Decreto Crescita”, nella versione in vigore dal 1° maggio 2019, prevedeva la decorrenza delle modifiche «a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto», con la conseguenza che le nuove disposizioni si sarebbero dovute applicare nei confronti dei soli soggetti che acquisivano la residenza fiscale in Italia dopo il 2 luglio 2019. Successivamente, il “Collegato” ha modificato la decorrenza della agevolazione, prevedendo che la stessa vada applicata nei confronti dei soggetti che trasferiscono la residenza in Italia a decorrere dal 30 aprile 2019.

La circolare 33/E dell’Agenzia delle Entrate chiarisce definitivamente che i soggetti che hanno trasferito la residenza fiscale in Italia nel periodo compreso tra il 30 aprile 2019 e il 2 luglio 2019, in presenza di tutti i requisiti previsti dalla norma, possono avvalersi dell’agevolazione nella minore misura del 50%, in attesa che venga emanato il decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze, con cui sono stabiliti i criteri per la richiesta di accesso alle prestazioni del “fondo controesodo”.

Esempio. In presenza di tutti i requisiti richiesti dalla norma, un soggetto che ha trasferito la residenza fiscale in Italia:

  • il 5 febbraio 2019, potrà beneficiare del regime agevolato nella versione in vigore fino al 30 aprile 2019 = detassazione del reddito nella misura del 50 per cento per tutto il quinquennio;
  • il 5 maggio 2019, potrà beneficiare del regime agevolato nella versione in vigore dal 1° maggio 2019 = detassazione del reddito nella misura del 70 per cento per tutto il quinquennio), a decorrere dal periodo di imposta 2019;
  • il 5 luglio 2019, potrà beneficiare del regime agevolato nella versione in vigore dal 1° maggio 2019 = detassazione del reddito nella misura del 70 per cento per tutto il quinquennio), a decorrere dal periodo di imposta 2020.

La misura di detassazione del reddito, inoltre, deve essere applicata uniformemente per l’intero arco temporale e, dunque, la percentuale di detassazione dei redditi agevolati deve essere applicata in maniera costante per i cinque periodi di imposta di riferimento. Ne consegue che, se il contribuente usufruiva del regime di detassazione del reddito nella misura del 50% (in quanto, ad esempio, rientrato fiscalmente in Italia nel periodo di imposta 2018), non potrà usufruire del maggior regime di vantaggio (detassazione del 70%) per i residui periodi di imposta del quinquennio agevolabile.

Sara Leon – Centro Studi CGN